Sentenza del 19/07/2016 n. 2027 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Società estinta - debiti tributari - responsabilità dei soci - in via sussidiaria - definitività del debito tributario accertato - è condizione - iscrizione a ruolo in via definitiva prima dell'estinzione - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la responsabilità dei soci, dopo l'estinzione della società, per i debiti tributari della persona giuridica. Ai sensi dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 602/1973, tale responsabilità è limitata a quanto i soci abbiano effettivamente ricevuto in sede di liquidazione o negli ultimi periodi d'imposta precedenti la liquidazione. Inoltre, la responsabilità è sussidiaria e può operare soltanto per debiti tributari già definitivamente accertati e iscritti a ruolo in via non provvisoria prima dell'estinzione della società.
La decisione
Il principio affermato è che l'estinzione della società non trasferisce automaticamente ai soci ogni debito tributario sociale. I soci possono essere chiamati a risponderne soltanto entro il limite delle somme o dei beni effettivamente ricevuti e in via sussidiaria, quando il debito sia divenuto definitivo e sia stato iscritto a ruolo a titolo non provvisorio prima dell'estinzione della società. Nel testo non sono indicati gli estremi concreti del procedimento né l'esito dispositivo specifico, ma la regola enunciata è favorevole al socio nella parte in cui esclude la responsabilità per debiti non definitivi o non previamente iscritti a ruolo in via definitiva.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
Nel caso di estinzione della società, i soci rispondono entro i limiti in cui abbiano effettivamente percepito una quota-parte delle attività che dovevano essere destinate a soddisfare i creditori sociali.
La responsabilità dei soci dopo l'estinzione della società è limitata al valore di quanto effettivamente ricevuto in sede di liquidazione e non coincide con una successione illimitata nei debiti della società.
Art. 36, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 602/1973
I soci rispondono delle imposte dovute dalla persona giuridica nei limiti in cui, negli ultimi due periodi d'imposta precedenti la liquidazione o durante la stessa, siano stati beneficiari di denaro o altri beni sociali.
La responsabilità tributaria dei soci è subordinata alla prova dell'effettiva percezione di denaro o beni della società ed è circoscritta al relativo valore.
Cass. civ., sentenza n. 6477/1986
Richiamata come precedente in materia di responsabilità dei soci per debiti della società estinta.
Cass. civ., sentenza n. 4765/1989
Richiamata come precedente sul carattere limitato e sussidiario della responsabilità conseguente all'estinzione della società.
Cass. civ., sentenza n. 8685/2002
Richiamata a sostegno della necessità che il debito tributario sia definitivamente accertato per poter essere fatto valere nei confronti dei soci.
Cass. civ., sentenza n. 11968/2012
Richiamata per il principio secondo cui la responsabilità dei soci per debiti tributari della società estinta opera nei limiti di quanto ricevuto e in presenza di un debito definitivo, iscritto a ruolo in via non provvisoria prima dell'estinzione.
Massime di principio
- L'estinzione di una società non rende automaticamente i soci responsabili di tutti i debiti tributari sociali.
- Il socio risponde soltanto entro il valore di denaro o beni sociali effettivamente ricevuti; l'Amministrazione deve quindi dimostrare tale attribuzione patrimoniale.
- La responsabilità del socio è sussidiaria e non principale: occorre considerare previamente la posizione patrimoniale della società e l'esistenza del debito tributario.
- Per far valere la responsabilità nei confronti del socio, il debito tributario deve essere definitivo e iscritto a ruolo a titolo non provvisorio prima dell'estinzione della società.
- Un accertamento ancora impugnabile, provvisorio o non definitivamente iscritto a ruolo al momento dell'estinzione, di regola non è sufficiente a fondare la responsabilità del socio secondo il principio riportato.
- La responsabilità non può eccedere quanto effettivamente percepito dal socio e non deriva dalla sola qualità di socio o dalla mera partecipazione al capitale sociale.
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