Sentenza del 19/07/2016 n. 2770 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione straordinaria contro la sentenza n. 12/29/10, sostenendo che essa fosse in contrasto con la sentenza n. 106/14/09, emessa sul ricorso dell'acquirente e relativa alla medesima compravendita. La sentenza dell'acquirente aveva determinato il valore dell'immobile in euro 300.000, mentre quella riguardante la contribuente aveva confermato l'avviso di rettifica e liquidazione, che aveva elevato il valore da euro 232.500 a euro 416.641. La ricorrente ha inoltre dedotto di aver conosciuto la sentenza solo dopo la notifica della cartella di pagamento.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il dedotto contrasto con altra sentenza costituisse, al più, un motivo di revocazione ordinaria e non straordinaria, soggetto ai termini ordinari di impugnazione. Inoltre, la sentenza invocata dalla ricorrente riguardava un soggetto diverso, cioè l'acquirente, sebbene obbligato solidale, e quindi non integrava un contrasto con giudicato formatosi tra le medesime parti. Non sono stati ravvisati neppure errori di fatto o altri motivi tassativi di revocazione straordinaria. Il ricorso è stato comunque ritenuto tardivo, essendo stato proposto oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.; la mancata conoscenza personale della sentenza e l'omessa comunicazione da parte del difensore sono state ritenute irrilevanti. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 395 c.p.c.
La revocazione ordinaria riguarda i casi previsti dai numeri 4 e 5; la revocazione straordinaria riguarda i casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 6.
La Commissione distingue tra revocazione ordinaria, fondata su vizi immediatamente riconoscibili della sentenza, e revocazione straordinaria, fondata su vizi occulti e tassativi. Il contrasto con un precedente giudicato rientra nella revocazione ordinaria quando è direttamente rilevabile.
Art. 396 c.p.c.
La revocazione ordinaria deve essere proposta entro i termini ordinari di impugnazione; decorso tale termine, la sentenza non può più essere impugnata per i relativi motivi.
Art. 327 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine lungo per impugnare la sentenza. La successiva conoscenza della decisione tramite la cartella di pagamento non rimetteva in termini la ricorrente.
Massime di principio
- Il contrasto con una precedente sentenza costituisce normalmente un motivo di revocazione ordinaria, se il contrasto è immediatamente rilevabile, e deve essere fatto valere entro i termini ordinari di impugnazione.
- Per configurare un contrasto con giudicato esterno rilevante ai fini della revocazione, il precedente giudicato deve riguardare le medesime parti; la mera solidarietà tra soggetti coinvolti nella stessa operazione non è necessariamente sufficiente.
- La revocazione straordinaria è ammessa solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge, come dolo della parte, falsità delle prove, ritrovamento di documenti decisivi o dolo del giudice.
- La tardiva conoscenza personale della sentenza, così come la mancata comunicazione da parte del difensore, non consente automaticamente di superare il termine lungo di impugnazione quando la sentenza sia stata validamente notificata o sia comunque divenuta definitiva.
- Una sentenza favorevole ottenuta da un altro obbligato solidale non determina automaticamente l'estensione del risultato agli altri coobbligati: occorre verificare l'identità delle parti, l'oggetto del giudizio e gli effetti giuridici del precedente.
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