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Sentenza

Sentenza n. 9478/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- del 25 novembre 2025 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto ha riportato il coefficiente 4 nell’apparato LS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “PREGRESSA FRATTURA RADIO DESTRA CON MEZZI DI SINTESI IN SITU (COD. 204)”.

Giustizia amministrativa202601085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, motivato da una pregressa frattura del radio destro con mezzi di sintesi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che lo aveva dichiarato inidoneo al concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, attribuendogli il coefficiente 4 nell'apparato LS a causa della diagnosi di pregressa frattura del radio destro con mezzi di sintesi in situ. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione. L'organo verificatore ha depositato una relazione il 21 aprile 2026, concludendo anch'esso per la non idoneità del candidato. Alla luce di tale esito, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la verificazione disposta nel giudizio aveva confermato la non idoneità del ricorrente e quest'ultimo aveva espressamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti in ragione dell'esito in rito. Le spese della verificazione, liquidate in Euro 500,00, sono state poste integralmente a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente dopo l'esito sfavorevole della verificazione, comporta la definizione del giudizio in rito mediante dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., sentite le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute

    La sentenza dispone l'oscuramento dei dati personali e sanitari delle parti e delle persone citate in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    dati relativi alla salute

    La natura sanitaria dei dati trattati giustifica le misure di anonimizzazione e oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    trattamento dei dati relativi alla salute

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, una verificazione conferma il presupposto tecnico posto a fondamento dell'atto impugnato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, le spese processuali possono essere integralmente compensate in ragione dell'esito in rito, mentre le spese di una verificazione disposta dal giudice possono essere poste a carico della parte che ne abbia sostenuto l'esito sfavorevole.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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