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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1541 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che la dichiarazione non veritiera relativa all'origine preferenziale delle merci rientrasse nell'art. 303 del D.P.R. n. 43 del 1973 (TULD). Le importazioni di zucchero serbo-montenegrino erano state effettuate in esenzione daziaria sulla base di certificazioni di origine preferenziale poi risultate insussistenti. Secondo l'Agenzia, l'origine costituisce un elemento della qualità della merce e, pertanto, la sua falsa dichiarazione è sanzionabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo che l'art. 303 TULD sanzioni anche la dichiarazione non veritiera sull'origine delle merci, in quanto l'origine è un elemento distintivo della qualità. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché accerti in concreto la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, ossia la responsabilità imputabile all'importatrice. La decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità, è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303 (TULD)

    Dichiarazioni non veritiere relative "alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci"

    La Corte interpreta estensivamente, ma non analogicamente, la nozione di qualità della merce, ritenendo che essa comprenda anche l'origine. Di conseguenza, la falsa dichiarazione sull'origine delle merci può integrare l'illecito sanzionato dall'art. 303 TULD.

Massime di principio

  • Nelle controversie doganali, l'origine delle merci può essere considerata un elemento della loro qualità; una dichiarazione d'origine non veritiera può quindi rientrare nelle sanzioni previste per le dichiarazioni doganali infedeli.
  • L'accertamento della difformità oggettiva della dichiarazione non comporta automaticamente la definitiva applicazione della sanzione: deve essere verificato anche l'elemento soggettivo, cioè se l'importatore abbia agito con dolo o colpa secondo la disciplina applicabile.
  • Quando il giudice di merito non ha esaminato la responsabilità soggettiva perché ha escluso in radice l'applicabilità della norma sanzionatoria, la sentenza può essere cassata con rinvio per consentire tale accertamento.
  • La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione può orientare l'interpretazione della norma sanzionatoria, soprattutto quando chiarisce che l'inclusione dell'origine nella nozione di qualità costituisce interpretazione estensiva della norma e non applicazione analogica.

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