Sentenza del 16/03/2020 n. 7264 - Corte di Cassazione
Importazioni - Dichiarazione doganale - Errata indicazione doganale del valore della merce - Irrogazione sanzioni allo spedizioniere in solido con l'importatore - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposizione di sanzione amministrativa per errata indicazione doganale del valore di merce importata (pantaloni a maglie dalla Cina, 2011). L'Agenzia aveva irrogato la sanzione in solido con l'importatore anche allo spedizioniere dichiarante in rappresentanza diretta; lo spedizioniere contestava la responsabilità solidale sostenendo di avere redatto la dichiarazione sulla base della documentazione fornita dall'importatore e di non poter essere ritenuto responsabile salvo conoscenza o ragionevole conoscibilità dell'erroneità dei dati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e decidendo nel merito in favore del contribuente. Ha statuendo che la sola qualifica di spedizioniere che agisce in rappresentanza diretta non comporta automaticamente responsabilità solidale per una dichiarazione "regolare ma infedele": la responsabilità dello spedizioniere sussiste solo se risulta che egli stesso ha fornito i dati/documenti o ne era (o avrebbe dovuto ragionevolmente essere) a conoscenza dell'erroneità. Tale prova grava sull'Amministrazione doganale, che nel caso di specie non l'ha fornita né prospettata. Le spese processuali sono compensate.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario) art. 201 par. 3 e art. 4 punto 18
Stabilisce che il debitore doganale è il dichiarante; nel caso di rappresentanza diretta la responsabilità grava normalmente sull'importatore. Tuttavia l'art.201 par.3 ammette che chi ha fornito i dati necessari alla dichiarazione e ne era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della loro erroneità possa essere considerato debitore: quindi lo spedizioniere è responsabile solo se ha fornito i dati o conosceva (o doveva conoscere) la falsità.
Regolamento (CEE) n. 2913/92 artt. 202-205
Si applicano a ipotesi di assenza di dichiarazione, sottrazione al controllo o importazione di merce materialmente diversa da quella dichiarata; giustificano responsabilità più ampia quando sussiste natura fraudolenta dell'operazione.
Legge 25 luglio 2000 n. 213 art. 2 commi 6 e 7
Impone agli spedizionieri l'onere di accertare regolarità, veridicità e completezza dei dati nelle dichiarazioni; la responsabilità per tributi e danni sorge se erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'irregolarità. Tale responsabilità opera però solo quando lo spedizioniere stesso abbia fornito i dati/documenti che hanno portato all'irregolarità.
D.lgs. 472/1997 art. 11
"fino a prova contraria si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi"
Stabilisce una presunzione di titolarità della violazione in capo a chi ha sottoscritto l'atto; la Corte ha però richiamato che lo spedizioniere può essere autore mediato e che l'onere della prova della consapevolezza grava sull'Amministrazione quando si pretende responsabilità solidale.
D.lgs. 472/1997 art. 10
Disciplina ipotesi di violazioni commesse per errore non imputabile alla volontà del soggetto; utilmente richiamata per differenziare autore diretto da autore mediato.
Legge 27 luglio 2000 n. 212 art. 7 e Regolamento CE n. 450/2008 art. 16 p. 4
Riferimenti invocati in tema di garanzia del contraddittorio e della fase procedimentale; la Corte ha ritenuto non decisivo che non vi fosse un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, considerato che è stato comunque notificato un verbale di constatazione.
Cod. civ. art. 1737 (richiamato)
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la natura negoziale del rapporto tra importatore e spedizioniere e l'onere di diligenza, ma la Corte ha comunque insistito sul principio che la responsabilità solidale richiede la prova della partecipazione o conoscenza dello spedizioniere.
Giurisprudenza (Cass. n. 9777/2003)
"Quando una dichiarazione in dogana ... le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori"
Precedente confermativo del principio secondo cui la responsabilità si estende a chi ha fornito i dati errati e ne era (o avrebbe dovuto essere) a conoscenza.
Massime di principio
- La qualifica di spedizioniere che agisce in rappresentanza diretta non comporta automaticamente responsabilità solidale per tributi derivanti da dichiarazione doganale infedele.
- Lo spedizioniere è responsabile solo se ha fornito i dati o i documenti alla base della dichiarazione, o se era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dell'erroneità/irregolarità.
- L'onere di provare la personale partecipazione o la conoscenza dell'erroneità grava sull'Amministrazione doganale.
- In presenza di frode, omissione della dichiarazione o discrepanze materiali (artt. 202-205 Reg. CEE), può configurarsi responsabilità più ampia; tali ipotesi sono distinte dall'errore incolpevole del dichiarante che si è limitato a trascrivere i documenti forniti dall'importatore.
- Gli spedizionieri hanno un obbligo di diligenza nell'accertare la regolarità dei dati, ma la diligenza non equivale a responsabilità automatica quando la dichiarazione è stata redatta sulla base di documenti forniti dall'importatore e senza elementi che dovessero far sorgere il sospetto di falsità.
- Proceduralmente, la mancanza di un contraddittorio interno non esclude di per sé la legittimità dell'atto sanzionatorio se sono stati compiuti atti istruttori (es. verbale di constatazione).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 mar 2020Sentenza del 16/03/2020 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 16 mar 2020Sentenza del 16/03/2020 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 16 mar 2020Sentenza del 16/03/2020 n. 110 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 16 mar 2020Sentenza del 16/03/2020 n. 7258 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 mar 2020Sentenza del 16/03/2020 n. 7259 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 mar 2020Sentenza del 16/03/2020 n. 7260 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →