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Sentenza

Sentenza n. 490/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, unitamente al diniego parziale di accesso agli atti del relativo procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Reggio Calabria che aveva rigettato l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, motivato dagli stretti rapporti di parentela con la sorella e il cognato, gravati da precedenti penali e di polizia, nonché dalla detenzione del cognato per associazione mafiosa. Ha inoltre impugnato il diniego parziale di accesso a una nota dei Carabinieri utilizzata dall’Amministrazione nell’istruttoria. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere e travisamento dei fatti, sostenendo che il mero rapporto di parentela non fosse sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità, che i precedenti della sorella fossero risalenti ed estinti, che il cognato fosse detenuto e che non vi fossero rapporti attuali di frequentazione o cointeressenza. Ha inoltre lamentato che il provvedimento finale avesse introdotto, rispetto al preavviso di rigetto, un nuovo elemento ostativo costituito dai colloqui svolti in carcere con il cognato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, oltre a eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, carenza istruttoria, mancanza dei presupposti e sviamento, sostenendo di essere incensurato e affidabile e che non vi fosse una concreta probabilità di abuso delle armi. Quanto al diniego di accesso, ha lamentato la lesione del diritto di difesa per la mancata ostensione della nota originaria da cui erano state tratte le informazioni poste a fondamento del diniego.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all’impugnazione del diniego parziale di accesso, poiché nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato la nota richiesta. Nel merito, ha rigettato il ricorso contro il diniego della licenza. Ha ritenuto che gli artt. 11, 39 e 43 TULPS consentano di negare la licenza non solo in presenza di condanne o reati del richiedente, ma anche quando elementi concreti inducano a dubitare della sua affidabilità e a ravvisare un possibile pericolo di abuso delle armi. Il relativo giudizio è ampiamente discrezionale e può valorizzare anche fatti non penalmente rilevanti e il contesto socio-familiare, purché la valutazione sia coerente con la situazione di fatto e sorretta da motivazione concreta e attuale. Nel caso concreto, la parentela con la sorella condannata per reati connessi alla criminalità mafiosa e con il cognato condannato per associazione mafiosa e detenuto, unitamente ai ripetuti colloqui visivi in carcere negli anni 2018, 2019 e 2023, è stata ritenuta idonea a dimostrare l’esistenza di relazioni effettive oltre il mero vincolo anagrafico e a fondare una ragionevole preoccupazione circa l’assenza di condizionamenti o interferenze illecite. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990: il riferimento ai rapporti con il congiunto detenuto non è stato considerato un nuovo motivo ostativo, ma un elemento concreto volto ad avvalorare il rischio già correlato ai rapporti di parentela indicati nel preavviso. Le spese sono state integralmente compensate. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

    La disciplina delle autorizzazioni di polizia consente di valorizzare il venir meno o la sopravvenuta emersione di condizioni incompatibili con il rilascio o il mantenimento del titolo.

  • art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

    La tutela preventiva della sicurezza pubblica consente di impedire la detenzione delle armi sulla base di una prognosi di possibile abuso.

  • art. 43 r.d. 773/1931 (TULPS)

    La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    Il rilascio della licenza presuppone non soltanto l’assenza di specifiche condanne del richiedente, ma anche un positivo affidamento circa la buona condotta e il corretto uso delle armi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve essere sorretto da una motivazione concreta e attuale, coerente con gli elementi di fatto posti a fondamento della prognosi di inaffidabilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento finale può esplicitare e sviluppare gli elementi già indicati nel preavviso, senza violare le garanzie partecipative quando non introduca un autonomo e nuovo motivo ostativo, ma specifichi il rilievo concreto di una circostanza già prospettata.

  • artt. 110 e 12-quinquies, comma 1, d.l. 306/1992, convertito dalla l. 356/1992

    La condanna della familiare per violazione delle disposizioni contro la criminalità mafiosa costituisce uno degli elementi considerati nel giudizio amministrativo di affidabilità del richiedente.

  • art. 416-bis c.p.

    La condanna del congiunto per associazione mafiosa e la sua detenzione sono state ritenute elementi rilevanti nel giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente.

  • art. 24 Cost.

    Il riferimento al diritto di difesa è stato esaminato in relazione all’accesso alla nota istruttoria, ma la questione è stata dichiarata priva di attualità per l’avvenuto deposito del documento in giudizio.

  • artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Il rilascio della licenza di porto d’armi costituisce un’eccezione rispetto al generale divieto di detenzione e richiede che l’interessato offra un affidamento positivo, concreto e attuale circa il corretto uso delle armi e l’assenza di pericolo di abuso.
  • Nel valutare l’affidabilità del richiedente ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, l’Amministrazione può considerare non solo le condanne o i precedenti personali dell’interessato, ma anche fatti non penalmente rilevanti e il contesto socio-familiare, inclusi rapporti effettivi con congiunti gravati da reati particolarmente significativi.
  • Il mero rapporto di parentela, astrattamente considerato, non determina automaticamente l’inaffidabilità del richiedente; tuttavia, la presenza di rapporti concreti e documentati con familiari gravati da precedenti penali può rendere il vincolo familiare un elemento rilevante della prognosi negativa.
  • L’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di armi non esclude il sindacato giurisdizionale sulla coerenza della valutazione con i fatti accertati e sull’esistenza di una motivazione concreta, attuale e congrua circa il pericolo di abuso o di condizionamento illecito.
  • Non viola l’art. 10-bis l. 241/1990 il provvedimento finale che valorizzi circostanze specifiche, come rapporti effettivi con un congiunto detenuto, quando tali circostanze non costituiscano un nuovo autonomo motivo ostativo, ma concretizzino e sostengano le ragioni di inaffidabilità già indicate nel preavviso con riferimento ai rapporti familiari.
  • La sopravvenuta produzione in giudizio del documento cui si riferisce un diniego parziale di accesso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso, senza incidere sulla distinta domanda di annullamento del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaAccesso documentalePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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