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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12336/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato di acqua (artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p.), con tre censure principali: 1) vizio di legge per presunta inesistenza/inesistenza probatoria della delega della persona che ha presentato la querela (artt. 336 e 337 c.p.p.), per cui si contesta la condizione di procedibilità; 2) vizio di motivazione e applicazione della legge in relazione all'aggravante di aver commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio (art. 625 c.p.), sostenendo che l'aggravante sarebbe stata contestata tardivamente e in modo generico; 3) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), poiché l'esclusione si fonda su un'aggravante che a suo dire non è validamente contestata e quindi non dovrebbe aumentare la soglia edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sui punti principali: 1) ha ritenuto infondato il rilievo circa la querela: ai fini della riferibilità della querela a una persona giuridica l'art. 337, comma 3, c.p.p. richiede l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza e non la prova della veridicità delle dichiarazioni; la presunzione di veridicità è mantenuta fino a prova contraria (richiamo a giurisprudenza consolidata). 2) Ha ritenuto correttamente contestata l'aggravante relativa al bene destinato a pubblico servizio, perché la descrizione fattuale originaria indicava la sottrazione di acqua distribuita dal concessionario del servizio idrico e ciò basta per la completezza dell'imputazione; inoltre il pubblico ministero aveva ritualmentedichiarato e specificato l'aggravante prima della chiusura del dibattimento. 3) Di conseguenza l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) era preclusa essendo applicabile il minimo edittale dovuto alla presenza di aggravanti. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che definisce il furto; utilizzata per descrivere il reato base contestato (impossessamento illecito di cosa mobile altrui, qui acqua).

  • art. 625 cod. pen., nn. 2 e 7

    Prevede le aggravanti del furto; nel caso è stata contestata l'aggravante per aver commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio (n. 7) e altra aggravante richiamata dalla norma; la Corte ha ritenuto validamente contestata tale aggravante.

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale collegato alla querela e alle condizioni di procedibilità; il ricorrente ha invocato vizio di applicazione di tale norma nel contestare la validità della querela presentata dalla società.

  • art. 337 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta che, ai fini della riferibilità della querela alla persona giuridica, è sufficiente l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte di chi la presenta; non è richiesta la prova immediata della procura o delega, la veridicità delle dichiarazioni si presume fino a prova contraria.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la causa preclusa quando il fatto è plurioffensivo o quando, per la presenza di aggravanti correttamente contestate, il minimo edittale non consente l'applicazione della tenuità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La querela presentata da un rappresentante di una persona giuridica è riferibile alla società se chi la sottoscrive indica la fonte dei propri poteri: non è necessario produrre subito la procura o la delega, salvo prova contraria.
  • Ai fini della validità della contestazione dell'accusa conta la compiuta descrizione fattuale dell'evento; una descrizione che identifichi il bene e la sua destinazione (es. acqua distribuita da un concessionario) può integrare adeguatamente la contestazione di un'aggravante relativa al bene destinato a pubblico servizio.
  • La precisazione formale o l'integrazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero può essere ammessa se effettuata ritualmentedurante il dibattimento e prima della chiusura della fase istruttoria; ciò evita vizi per tardività della contestazione quando la causa è introdotta in modo corretto nei termini processuali.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando, per la sussistenza di aggravanti legittimamente applicate, il minimo edittale non consente di qualificare il fatto come di particolare tenuità.
  • In cassazione il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi l'impugnazione infondata può tradursi in oneri economici per il ricorrente.

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