Sentenza del 02/02/2015 n. 703 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
IVA - Avviso di accertamento - Studi di settore - valore di prova presuntiva soggetta a prova contraria - contabilità regolare - scostamento non rilevante - assenza di gravi incongruenze tra ricavi e compensi - illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata dichiarata infondata e l’avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo. La regolarità della contabilità, l’assenza di gravi incongruenze e la non rilevanza dello scostamento hanno impedito di considerare sufficienti i soli risultati degli studi di settore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che lo scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati non fosse significativo, che non sussistessero gravi incongruenze e che la contabilità fosse regolare. Gli studi di settore, infatti, costituiscono presunzioni soggette a prova contraria e non possono fondare automaticamente l’accertamento in assenza di ulteriori elementi concreti.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), DPR n. 600 del 1973
La norma consente l’accertamento induttivo o analitico-induttivo quando le risultanze contabili risultano inattendibili o emergono elementi gravi, precisi e concordanti. Il ricorso agli studi di settore deve essere supportato da una valutazione concreta della posizione del contribuente e non può basarsi automaticamente su uno scostamento meramente formale o non significativo.
Cassazione n. 19955 del 4 ottobre 2005
Gli studi di settore hanno valore di presunzione semplice e sono soggetti a prova contraria. La loro applicazione non è sufficiente, da sola, a giustificare l’accertamento quando la contabilità è regolare, lo scostamento è modesto e mancano gravi incongruenze tra ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati.
Massime di principio
- Gli studi di settore non determinano automaticamente il maggior reddito o volume d’affari: costituiscono un elemento presuntivo che deve essere valutato insieme alle circostanze concrete dell’attività.
- Un accertamento fondato esclusivamente su uno scostamento non rilevante può essere illegittimo, soprattutto quando il contribuente dimostra la regolarità della contabilità.
- L’Amministrazione finanziaria deve motivare adeguatamente l’accertamento e individuare elementi ulteriori o gravi incongruenze; non è sufficiente richiamare il semplice mancato allineamento agli studi di settore.
- Il contribuente può contrastare la presunzione fornendo documentazione sulla propria situazione economica, sull’andamento dell’attività e sulle ragioni dello scostamento.
- La regolarità formale della contabilità non esclude ogni accertamento, ma rafforza la posizione del contribuente quando non emergono ulteriori elementi di inattendibilità o evasione.
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