Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15028/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. 13478 del 7 febbraio 2025 del Ministero delle Imprese del Made in Italy, DIV. XIV - Certificazione del credito d'imposta, ricerca e sviluppo, innovazione e design; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vibro Bloc s.p.a. il 10 aprile 2026: - per l’annullamento del medesimo atto già impugnato con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202505322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della certificazione tecnico-scientifica relativa a un progetto di implementazione del Building Information Modeling e della realtà virtuale, ai fini dell’accesso al credito d’imposta per ricerca e sviluppo relativo al periodo d’imposta 2019

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale deducendo, con il ricorso introduttivo, violazione ed errata applicazione dell’art. 3 del d.p.c.m. 15 settembre 2023, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., difetto ed erroneità dell’istruttoria, manifesta ingiustizia e violazione dell’art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avesse escluso in modo assertivo la sussistenza dei requisiti di novità, sistematicità, incertezza e creatività, senza valutare adeguatamente la documentazione tecnica, progettuale e scientifica prodotta, senza svolgere approfondimenti tecnici, confronti bibliografici o comparazioni con lo stato dell’arte e senza motivare in modo proporzionato alla complessità della documentazione. Con i motivi aggiunti la società ha dedotto, inoltre, l’illegittima applicazione retroattiva del Manuale di Frascati OCSE 2015 e del d.m. 26 maggio 2020 ai fini della qualificazione delle attività ammissibili al credito d’imposta per l’annualità 2019, richiamando precedenti della stessa Sezione favorevoli alla disapplicazione delle Linee guida ministeriali nella parte relativa all’estensione dei criteri del Manuale Frascati 2015.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. Quanto ai primi due motivi, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego perché il progetto consisteva nell’implementazione e personalizzazione di applicativi informatici commerciali già diffusi, finalizzata all’ottimizzazione dell’organizzazione aziendale e dell’efficienza dei cantieri. L’attività rispondeva a un’esigenza gestionale e organizzativa interna, affrontata mediante metodologie note, senza il superamento di un’incertezza scientifica o tecnologica oggettiva e senza produrre un avanzamento delle conoscenze nel settore. Il requisito della novità deve infatti riferirsi a un progresso conoscitivo non ancora acquisito a livello globale, non alla sola innovazione interna all’impresa. La motivazione ministeriale è stata ritenuta sufficiente, logica e coerente: l’Amministrazione non era tenuta a trascrivere o confutare analiticamente ogni elemento della documentazione tecnica, né a redigere una motivazione quantitativamente proporzionata alla mole degli elaborati. L’assenza del requisito della novità costituiva autonomo motivo sufficiente a sorreggere il diniego; per tale ragione le censure relative agli ulteriori requisiti e agli altri capi motivazionali sono state assorbite per carenza di interesse, fermo restando che il provvedimento illustrava comunque le ragioni della carenza di sistematicità, creatività e incertezza. Il terzo motivo è stato respinto: l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere, prevista dall’art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990, integra una mera irregolarità formale e non determina l’illegittimità dell’atto, rilevando eventualmente soltanto ai fini dell’errore scusabile e della rimessione in termini. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano tardivamente censure nuove, relative all’applicazione retroattiva del Manuale Frascati 2015, che erano conoscibili e deducibili sin dalla proposizione del ricorso introduttivo. La sopravvenienza di orientamenti giurisprudenziali favorevoli non costituisce fatto nuovo idoneo a riaprire il termine decadenziale per i motivi aggiunti. Le spese sono state compensate in ragione della complessità del quadro normativo.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. n. 73/2022

    Disciplina il riconoscimento della certificazione tecnico-scientifica relativa alle attività rilevanti ai fini del credito d’imposta.

  • art. 3, comma 4, d.l. n. 145/2013

    Individua le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta e distingue tali attività dalle modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, processi e servizi esistenti.

  • art. 2, comma 1, d.m. 27 maggio 2015

    Specifica le categorie di attività di ricerca e sviluppo ammissibili, tra cui ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e attività di produzione e collaudo non orientate ad applicazioni industriali o commerciali.

  • art. 1, comma 200, l. n. 160/2019

    Richiama il Manuale di Frascati OCSE 2015 quale riferimento per l’interpretazione dei requisiti delle attività di ricerca e sviluppo.

  • art. 3, comma 4, l. n. 241/1990

    L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce mera irregolarità formale, non incidente sulla legittimità dell’atto; può rilevare sul piano processuale ai fini dell’errore scusabile e della rimessione in termini.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    Sono richiamati in relazione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e all’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato, insieme all’art. 39 c.p.a., a fondamento del principio secondo cui il giudice non può pronunciarsi d’ufficio su profili di illegittimità non tempestivamente dedotti.

  • art. 39 c.p.a.

    Concorre a delimitare il thema decidendum alle censure ritualmente dedotte dalle parti.

  • art. 2, comma 2, lett. c), d.m. 26 maggio 2020

    È richiamato nella qualificazione delle attività di sviluppo sperimentale, ma i motivi aggiunti relativi alla sua applicazione retroattiva sono stati dichiarati inammissibili.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accesso al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, la novità richiesta deve consistere in un progresso conoscitivo non ancora acquisito nel settore di riferimento, non essendo sufficiente una mera innovazione o personalizzazione interna all’impresa.
  • L’implementazione o integrazione di software e tecnologie commerciali già diffuse, diretta a ottimizzare processi aziendali o organizzativi mediante metodologie note, non integra di per sé attività di ricerca e sviluppo ammissibile, se non comporta il superamento di un’incertezza scientifica o tecnologica oggettiva né un avanzamento generale delle conoscenze.
  • L’obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento espone in modo logico e coerente le ragioni giuridiche e fattuali della decisione; non è necessario trascrivere analiticamente la documentazione tecnica di parte o confutare singolarmente ogni argomento dedotto, né la lunghezza della motivazione deve essere quantitativamente proporzionata alla mole degli elaborati acquisiti.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerlo, l’accertata legittimità di una sola ragione rende superfluo, per carenza di interesse, l’esame delle censure rivolte contro gli ulteriori capi motivazionali.
  • I motivi aggiunti sono inammissibili se introducono censure conoscibili e deducibili già al momento della proposizione del ricorso originario; il sopravvenire di orientamenti giurisprudenziali favorevoli non costituisce fatto nuovo idoneo a riaprire il termine decadenziale.
  • L’omessa indicazione, nel provvedimento amministrativo, del termine e dell’autorità cui ricorrere è una mera irregolarità formale e non determina l’illegittimità dell’atto, potendo rilevare soltanto ai fini dell’eventuale errore scusabile e della rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentaleInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.