Ordinanza n. 4069/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dell’ANAC – Ufficio Sanzioni contratti e vigilanza operatori economici qualificati – prot. n. 0044351 del 6 maggio 2026, di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico (fascicolo n. 5665/2025), nella parte in cui dispone e motiva l’annotazione con riferimento alla Itria Società Cooperativa nonché annullare la relativa annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, nella parte in cui essa riguarda la Itria Società Cooperativa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, limitatamente all'annotazione riferita all'impresa ricorrente
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ANAC relativo all'annotazione nel Casellario informatico, sostenendo in particolare che l'annotazione fosse stata disposta anche nei suoi confronti benché non le fosse attribuibile alcuno degli inadempimenti che avevano determinato la risoluzione del contratto oggetto di annotazione. Il Collegio ha rilevato d'ufficio una possibile irricevibilità del ricorso, poiché il deposito appariva effettuato oltre il termine di quindici giorni dal perfezionamento della notificazione. Tale termine è stato ritenuto applicabile in quanto la controversia riguarda un provvedimento ANAC in materia di contratti pubblici, soggetto al rito di cui all'art. 120 c.p.a., ricompreso tra i riti abbreviati dell'art. 119 c.p.a., con conseguente dimezzamento del termine ordinario di deposito di trenta giorni previsto dall'art. 45 c.p.a. a quindici giorni. La questione è stata sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario acquisire una relazione della stazione appaltante sulle vicende che hanno condotto alla risoluzione contrattuale, con particolare riguardo all'eventuale attribuibilità alla ricorrente degli inadempimenti posti a fondamento della risoluzione e dell'annotazione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha fissato la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026, consentendo alle parti di presentare osservazioni sulla possibile irricevibilità del ricorso. Ha disposto, inoltre, un incombente istruttorio, ordinando l'acquisizione di una relazione dettagliata e completa dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa della Regione Sardegna, corredata dalla documentazione pertinente, sulle vicende contrattuali e sull'eventuale responsabilità dell'impresa ricorrente negli inadempimenti che hanno determinato la risoluzione. Alla stazione appaltante è stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese sono state riservate all'esito della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
«in materia di contratti pubblici»
Il Collegio riconduce l'impugnazione del provvedimento ANAC in materia di annotazione nel Casellario informatico al rito speciale relativo alle controversie in materia di contratti pubblici.
art. 119 c.p.a.
Il rito di cui all'art. 120 c.p.a. è ricondotto ai riti abbreviati, ai quali si applica il dimezzamento dei termini processuali.
art. 45 c.p.a.
Il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso è ritenuto dimezzato a quindici giorni per effetto del rito abbreviato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione di possibile irricevibilità rilevata d'ufficio deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare sarà trattata nella camera di consiglio fissata, con assegnazione alle parti dei termini per le osservazioni processuali.
Massime di principio
- L'impugnazione di un provvedimento dell'ANAC relativo all'annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, quando qualificato come atto in materia di contratti pubblici, è soggetta al rito di cui all'art. 120 c.p.a.
- Poiché il rito di cui all'art. 120 c.p.a. rientra tra i riti abbreviati dell'art. 119 c.p.a., il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso previsto dall'art. 45 c.p.a. è dimezzato a quindici giorni.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di irricevibilità non previamente discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di definire la questione.
- In una controversia sull'annotazione nel Casellario informatico, l'accertamento della riconducibilità all'operatore economico degli inadempimenti posti a fondamento della risoluzione contrattuale può richiedere l'acquisizione di una relazione istruttoria dalla stazione appaltante, corredata dalla documentazione pertinente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 332/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 333/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →