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Sentenza

Sentenza n. 8325/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento Consob prot. n. 92108 del 29 settembre 2025, con il quale è stata disposta l’esclusione di Poste Vita S.p.A. dalla gara europea a Proceduta aperta indetta da Consob (CIG B6D793FBCD) sul presupposto che “il CCNL Poste Italiane applicato dall'operatore Poste Vita S.p.A. non possa essere considerato equivalente al CCNL ANIA ai fini dell'art. 11, co. 4, d.lgs. n. 36/2023, per carenza del requisito di equivalenza economica, pur in presenza di un sostanziale allineamento sul piano normativo”, nonché della comunicazione prot. n. 92528/25 del 30/9/2025 ex art. 90 comma 1, lett. d), d.l.gs. n. 36/2023; - del verbale del seggio di gara relativo alla seduta pubblica dell’8 luglio 2025 (verbale n. 76/25 del 14 luglio 2025), del verbale del seggio di gara relativo alla seduta riservata del 14 luglio 2025 (verbale n. 78/25 del 15 luglio 2025), del verbale del seggio di gara relativo alla seduta riservata del 31 luglio 2025 (verbale n. 91/25 del 1° agosto 2025), del verbale del seggio di gara relativo alla seduta riservata del 9 settembre 2025 (verbale n. 105/25 del 19 settembre 2025), tutti relativi ai lavori svolti in merito alla verifica e valutazione della dichiarazione di equivalenza prodotta in gara ex art. 11 d.lgs. n. 36/2023 da Poste Vita S.p.A., nonché ai successivi chiarimenti resi dallo stesso o.e.; - delle richieste di chiarimento avanzate dal seggio di gara a Poste Vita S.p.A. in data 15 luglio 2025 e 1° agosto 2025; - del non conosciuto provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara Consob CIG B6D793FBCD, ove nel frattempo intervenuto in favore dell’impresa risultata prima in graduatoria a seguito dell’esclusione comminata ai danni di Poste Vita S.p.A.; - per quanto occorrer possa, del Bando e del Disciplinare di gara relativi alla gara CIG B6D793FBCD ove espressivi di clausole impeditive della possibilità di formalizzare l'impegno all’armonizzazione ex art. 11 c.4 d.lgs. n. 36/2023 in caso di infruttuosa verifica di equivalenza delle tutele economiche e normative tra il CCNL leader e il diverso contratto applicato dai concorrenti; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale ivi comprese eventuali e non conosciute proposte di esclusione del seggio di gara e del RUP, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica della ricorrente; - in via subordinata, perché, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, sia rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 4, commi 2 e 4, dell'Allegato I.01 al medesimo decreto, per contrasto con gli artt. 3, 39, 41 e 97 Cost.; e, in ulteriore subordine, perché sia sollevata questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alla compatibilità delle medesime disposizioni con gli artt. 49, 56, 101 e 102 TFUE, con l'art. 3 TUE e con gli artt. 18 e 70 della Direttiva 2014/24/UE, ove interpretate nel senso di imporre l'esclusione automatica dell'operatore economico privo di equivalenza formale tra i CCNL, senza consentire la valutazione sostanziale dell'equivalenza o l'assunzione dell'impegno di armonizzazione; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con l’impresa risultata prima in graduatoria a seguito dell’esclusione comminata ai danni di Poste Vita S.p.A., nonché per la conseguente condanna della Stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto a Poste Vita S.p.A. e subentro nel contratto eventualmente stipulato, con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario ove il risarcimento in forma specifica non fosse possibile ovvero non fosse integralmente satisfattivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Poste Vita S.p.A. il 22 dicembre 2025: per l’annullamento: - del provvedimento Consob “aggiudicazione e proroga” prot. n. 0117093/25 del 10 dicembre 2025 (doc.16) nella parte in cui è stata aggiudicata definitivamente la gara europea a procedura aperta CIG B6D793FBCD in favore di Generali Italia S.p.A. per 5 anni al tasso annuo del 3,5 per mille e quindi confermata la graduatoria che ha visto esclusa Poste Vita S.p.A., nonché della comunicazione prot. n. 0117260/25 dell’11 dicembre 2025 ex art. 90, c.1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023 (doc.17) in uno alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione; - del non conosciuto verbale della riunione del seggio di gara dell’8 ottobre 2025, della nuova graduatoria finale, della proposta di aggiudicazione e degli esiti dei controlli sui requisiti generali e speciali in capo all’impresa aggiudicataria; nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con Generali Italia S.p.A., nonché per la conseguente condanna della Stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto a Poste Vita S.p.A. e subentro nel contratto eventualmente stipulato, con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario ove il risarcimento in forma specifica non fosse possibile ovvero non fosse integralmente satisfattivo;

Giustizia amministrativa202513156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per ritenuta non equivalenza economica tra il CCNL applicato dall’impresa e il CCNL ANIA indicato dalla stazione appaltante, nonché successiva aggiudicazione della gara ad altra impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura aperta indetta per l’affidamento quinquennale del servizio assicurativo in favore del personale della Consob e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa controinteressata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 4 dell’Allegato I.01, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare, ai fini dell’equivalenza economica, anche gli assegni individuali stabilmente corrisposti ai dipendenti, nonché la ridotta incidenza del costo della manodopera sul valore complessivo dell’appalto. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. 36/2023, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto consentirle di assumere, in corso di procedura, l’impegno ad applicare o armonizzare il CCNL indicato nel bando. Con il terzo motivo, subordinato, ha prospettato questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea della disciplina sui CCNL e sull’equivalenza delle tutele, ove interpretata nel senso di impedire la valutazione sostanziale dell’equivalenza o l’assunzione successiva dell’impegno di armonizzazione. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la valutazione della stazione appaltante secondo cui gli assegni individuali non potevano essere computati automaticamente tra le componenti fisse della retribuzione globale annua: essi non erano previsti dal CCNL applicato e la ricorrente non aveva provato, mediante documentazione idonea, la loro stabilità e durevolezza per tutta la durata dell’appalto e con riferimento a tutti i lavoratori destinati all’esecuzione del servizio. Inoltre, non era stata dimostrata la loro natura non assorbibile o la cumulabilità con gli aumenti contrattuali, elemento rilevante per distinguere componenti fisse da superminimi o emolumenti individuali. Il giudice ha escluso altresì che la ridotta incidenza quantitativa del costo della manodopera sul valore dell’appalto potesse incidere sul giudizio di equivalenza, che deve essere svolto secondo i parametri normativi. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che il CCNL concretamente applicato costituisce elemento essenziale dell’offerta, poiché incide sui costi della manodopera; pertanto, l’operatore non può presentare per la prima volta dopo la scadenza del termine di gara una dichiarazione di impegno ad applicare o armonizzare il CCNL indicato nel bando, poiché ciò violerebbe la par condicio e modificherebbe tardivamente il contenuto sostanziale dell’offerta. L’art. 11, comma 4, consente l’alternativa tra l’impegno tempestivamente assunto ad applicare il CCNL indicato e la dichiarazione di equivalenza delle tutele, ma non prevede la possibilità di modificare o integrare successivamente l’offerta mediante un nuovo impegno. Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso la rilevanza delle questioni costituzionali ed eurounitarie, non essendo stata comunque provata l’effettiva equivalenza dei trattamenti retributivi. Il rigetto dell’impugnazione dell’esclusione ha comportato anche il rigetto dei motivi aggiunti; questi ultimi sono stati inoltre ritenuti inammissibili per carenza di legittimazione ad agire contro gli atti successivi della gara, poiché il concorrente definitivamente escluso non conserva legittimazione a contestare l’aggiudicazione intervenuta tra gli operatori rimasti in gara.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    Il testo della sentenza richiama il comma 4, relativo all’alternativa tra applicazione del CCNL indicato nel bando e dichiarazione di equivalenza delle tutele.

    Il CCNL applicato e i relativi costi della manodopera costituiscono elementi dell’offerta; l’operatore deve assumere tempestivamente l’impegno richiesto oppure dimostrare l’equivalenza delle tutele, senza poter modificare successivamente il contenuto dell’offerta.

  • art. 4 Allegato I.01 d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara.

    La comparazione economica deve riguardare le componenti fisse previste dal contratto collettivo, tra cui retribuzione tabellare, contingenza, EDR, mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste; emolumenti individuali non previsti dal CCNL rilevano solo se il concorrente ne dimostra la natura stabile, generale e non assorbibile.

  • art. 41, commi 13 e 14, d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale parametro per la stima dei costi della manodopera indicati nella disciplina di gara.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    È stato utilizzato dalla stazione appaltante quale base per richiedere chiarimenti all’operatore sulla retribuzione base e sugli elementi utili alla verifica dell’equivalenza.

  • art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Richiamato nella comunicazione relativa all’aggiudicazione definitiva.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale applicabile al contenzioso relativo alla procedura di gara.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato in relazione alla motivazione della decisione sulle questioni prospettate.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dell’equivalenza economica tra CCNL, devono essere comparate le componenti fisse della retribuzione globale annua previste dalla disciplina applicabile; emolumenti individuali non previsti dal CCNL non possono essere computati automaticamente sulla base della loro mera erogazione di fatto.
  • L’operatore economico che intenda valorizzare assegni individuali o altri emolumenti ulteriori rispetto al CCNL ha l’onere di provare documentalmente che essi siano stabili e durevoli per tutta la durata dell’appalto, riferibili ai lavoratori concretamente destinati all’esecuzione e non assorbibili o comunque cumulabili con gli aumenti contrattuali.
  • La ridotta incidenza del costo della manodopera rispetto al valore complessivo dell’appalto non esonera il concorrente dall’obbligo di dimostrare l’equivalenza delle tutele economiche secondo i parametri normativi.
  • Il CCNL concretamente applicato incide sul costo della manodopera e costituisce elemento essenziale dell’offerta; dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte non è consentito introdurre per la prima volta un impegno ad applicare o armonizzare il CCNL indicato dalla stazione appaltante, perché ciò modificherebbe il contenuto sostanziale dell’offerta e violerebbe la par condicio.
  • Quando l’esclusione di un concorrente dalla gara è legittima, il concorrente escluso è privo di legittimazione e interesse ad impugnare gli atti successivi della procedura, compresa l’aggiudicazione intervenuta tra gli operatori rimasti in competizione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

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