Sentenza del 20/02/2024 n. 133 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Imposta comunale pubblicità - contrassegni utilizzati per gli automezzi degli istituti di vigilanza nello svolgimento delle attività istituzionali - esenzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La concessionaria contestava l'omesso versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per i contrassegni apposti sugli automezzi di servizio dell'istituto di vigilanza relativi all'anno 2019. La società ricorrente sosteneva che i contrassegni non avevano finalità pubblicitarie ma erano obbligatori per legge (DM 269/2010) e quindi non soggetti all'ICP, rientrando nell'ipotesi esonerativa prevista dall'art. 17, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 507/1993.
La decisione
I giudici hanno ritenuto che il DM 269/2010 impone agli istituti di vigilanza l'apposizione di contrassegni distintivi sugli autoveicoli come requisito operativo e qualitativo obbligatorio, approvati dall'autorità competente. Essendo le dimensioni dei contrassegni espressamente stabilite e autorizzate dal Prefetto di Savona con decreto del 28 gennaio 2020, i contrassegni rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 507/1993 e pertanto sono esenti dall'Imposta Comunale sulla Pubblicità. La Corte ha respinto l'appello della concessionaria e ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
Imposta agli istituti di vigilanza privata l'obbligo di dotare gli automezzi di contrassegni distintivi e identificativi approvati dall'autorità competente; tali contrassegni sono requisiti operativi obbligatori e non meri strumenti promozionali.
D.Lgs. 507/1993 - art. 17, comma 1, lett. i)
le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie
Prevede l'esenzione dall'Imposta Comunale sulla Pubblicità per insegne e targhe la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento; se le dimensioni sono espressamente stabilite/autorizzate, l'esenzione si applica comunque anche oltre il limite di mezzo metro quadrato.
Definisce ambito e presupposti dell'imposta sulla pubblicità; la norma dell'art. 5 non impedisce l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 17 per segnali obbligatori.
Decreto Prefettizio del 28 gennaio 2020 (Prefetto di Savona)
Autorizzazione che stabilisce le caratteristiche dimensionali dei contrassegni degli automezzi dell'istituto; la presenza di tale autorizzazione rafforza l'operatività dell'esenzione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. i).
Massime di principio
- I contrassegni obbligatori per legge o per regolamento, apposti su veicoli per finalità di identificazione e sicurezza, non costituiscono pubblicità ai fini dell'ICP e sono esenti se sussiste l'obbligo normativo.
- L'esenzione ex art. 17, comma 1, lett. i) si applica anche quando le dimensioni dei contrassegni sono espressamente stabilite o autorizzate da autorità competente; non è necessario che rientrino nel limite generico di mezzo metro quadrato se le dimensioni sono fissate per regolamento o autorizzazione.
- Per ottenere l'esenzione è importante documentare l'obbligatorietà della segnaletica (norma, regolamento o decreto) e l'eventuale autorizzazione o decreto che ne stabilisce le dimensioni o caratteristiche.
- Se il segno sul veicolo ha finalità promozionali o supera dimensioni non giustificate da obblighi normativi/autorità, può essere considerato pubblicità e soggetto all'ICP; occorre valutare la reale funzione (identificazione obbligatoria vs. promozione commerciale).
- In caso di contestazione, la parte privata deve dimostrare il carattere obbligatorio e l'eventuale autorizzazione dimensionale; l'ente impositore deve invece provare che il segno ha valenza pubblicitaria o non rientra nelle esenzioni.
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