Cassazione Penale, Ordinanza n. 25494/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, l'inosservanza della legge penale e, dall'altro, il difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, comma quarto, c.p. La censura era diretta, in sostanza, a contestare la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la recidiva non dovesse essere applicata. La Corte ha però rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era presente, coerente e non illogica, ed aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, valorizzando la negativa personalità del prevenuto, la maggiore pericolosità sociale, la gravità e riprovevolezza della condotta, nonché la circostanza che il nuovo reato era della stessa indole di precedenti condanne ed era stato commesso a breve distanza temporale da esse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non deducibili perché attinenti al trattamento punitivo e comunque infondati, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, lineare e coerente sulla mancata esclusione della recidiva reiterata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva reiterata è stata ritenuta legittimamente applicata, in considerazione della personalità negativa dell'imputato, della maggiore pericolosità sociale e della relazione tra il nuovo reato e i precedenti della stessa indole commessi a breve distanza temporale.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento della somma a titolo sanzionatorio conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
spese processuali
Sono poste a carico del ricorrente quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le censure che investono la valutazione discrezionale del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, quando siano sorrette da motivazione non manifestamente illogica, non consentono un sindacato di legittimità se mirano solo a una diversa ponderazione del medesimo apprezzamento.
- La mancata esclusione della recidiva reiterata può essere legittimamente giustificata richiamando la personalità negativa dell'imputato, la maggiore pericolosità sociale e la connessione tra il nuovo fatto e precedenti reati della stessa indole commessi in un arco temporale ravvicinato.
- Non sussiste vizio di motivazione quando il provvedimento impugnato dia conto in modo coerente e lineare delle ragioni poste a base della decisione, specie se abbia esaminato le deduzioni difensive in modo espresso.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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