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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29760/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza del motivo, ritenendo infondata la censura sull'omessa risposta della Corte di appello in tema di identificazione dell'imputata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo, in sostanza, il vizio di motivazione per asserita mancata risposta alla specifica censura difensiva relativa alla corretta identificazione dell'imputata. Secondo la difesa, la persona vista all'esterno della propria abitazione non sarebbe stata identificata con certezza. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza di appello aveva già dato risposta al rilievo, evidenziando che l'operante aveva tenuto sotto controllo l'imputata fino al suo rientro in casa, così da escludere qualsiasi incertezza sulla sua identificazione. Il ricorso è stato quindi ritenuto manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando deduce l'omessa risposta a una censura difensiva, ma dagli atti e dalla motivazione della sentenza impugnata risulta invece che la questione è stata espressamente affrontata.
  • La correttezza dell'identificazione dell'imputato può essere ritenuta sufficientemente motivata quando l'operante abbia mantenuto il controllo visivo della persona fino a un momento logicamente idoneo a escludere equivoci sull'identità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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