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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26416/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la prova della distrazione sarebbe basata esclusivamente sulla relazione del curatore, che rinvierebbe a documenti non acquisiti nel fascicolo, e perché il prelievo sarebbe stato l'anticipo dei soci per sanare debiti della società; (2) errata valutazione dell'art. 33 l.fall. e mancata valutazione critica della relazione del curatore fallimentare; (3) violazione degli artt. 33 l.fall. e 1363 c.c. (con riferimento anche all'art. 1393 c.c.), sostenendo che il prelievo fosse funzionale a soddisfare un creditore (bancarotta preferenziale) e che la Corte territoriale avesse estrapolato parti della dichiarazione del curatore senza considerare il contesto; (4) assenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta preferenziale, poiché l'imputato avrebbe agito per salvaguardare l'interesse della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui: (i) la relazione e le dichiarazioni del curatore fallimentare sono ammissibili e hanno valore probatorio nel processo penale per ricostruire le vicende amministrative della società; (ii) il prelievo di 44.000 euro è stato considerato effettivo e i versamenti dei soci qualificati come "in conto capitale" (non generanti un credito esigibile), per cui il rimborso integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione e non la bancarotta preferenziale; (iii) l'imputato non ha fornito indicazioni specifiche circa la destinazione aziendale delle somme prelevate, elemento che legittima la prova della distrazione dalla mancata dimostrazione della destinazione; (iv) i motivi di ricorso, in gran parte aspecifici o non decisivi, non superano il vaglio di legittimità; conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 33 l. fall.

    Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali nel processo penale e possono avere valore probatorio per ricostruire le vicende amministrative della società; la loro attendibilità è valutata dal giudice di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Impone limiti e modalità di enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che il ricorso è stato enunciato nei limiti richiesti e ne valuta tuttavia la specificità e decisività.

  • art. 1363 cod. civ.

    Richiamato nel contesto di interpretazioni civili relative alla natura dei versamenti soci; la Corte valuta la natura contabile degli apporti (conto capitale vs mutuo) per determinare la rilevanza penale del prelievo.

  • art. 1393 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione delle operazioni contabili; la Corte ritiene però legittima la qualificazione del versamento come "in conto capitale" sulla base degli elementi di merito.

  • art. 23 comma 8 d.l. 127/2020 (e successive proroghe/discipline collegate)

    Consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti secondo la disciplina temporanea richiamata; la Corte segnala che il ricorso è stato trattato ai sensi di tale normativa.

Massime di principio

  • Le relazioni e gli inventari del curatore fallimentare sono ammissibili e possono costituire prova documentale nel processo penale; il loro valore probatorio spetta al giudice di merito valutare.
  • La qualificazione dei versamenti dei soci (conto capitale vs mutuo) è determinante per la distinzione tra bancarotta fraudolenta per distrazione (rimborso di versamenti in conto capitale) e bancarotta preferenziale (restituzione di prestiti/finanziamenti).
  • Se l'amministratore/parte imputata ammette l'effettività del prelievo ma non dimostra specificamente la destinazione aziendale delle somme, il giudice può inferire la distrazione; l'onere probatorio di dimostrare la destinazione grava sull'imputato.
  • I giudizi di fatto e le valutazioni contabili compiute dalla Corte d'appello sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo che emergano motivazioni manifestamente illogiche o violazioni di legge evidenti.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e decisivi: censure aspecifiche o che non incidono sull'an della condotta probata dal merito sono destinate al rigetto.
  • In contenziosi simili è fondamentale che la difesa produca documentazione contabile chiara e deposizioni specifiche che dimostrino la natura dei versamenti e la destinazione delle somme prelevate, evitando affermazioni generiche sul pagamento di creditori.

Testo integrale

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