Sentenza n. 761/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento: - dell’ordinanza n. 148 del 28.9.2022, a firma del Dirigente f.f. del Settore 8 – Edilizia Privata del Comune di Quartu S. Elena, notificata nel luogo di residenza francese dei ricorrenti e ricevuta in data non anteriore al 18.10.2022, con la quale è stato ordinato agli stessi di demolire la recinzione in muratura del lotto n. 103 sconfinante nel lotto privato finitimo (individuato catastalmente al mappale 55 del foglio 67) e nel lotto di proprietà comunale (individuato catastalmente al mappale 199 del foglio 67) e di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, “anche se allo stato non conosciuto”, ivi compreso il “richiamato e non conosciuto” verbale di constatazione n. 55903/2022 redatto dal funzionario responsabile del Settore pianificazione urbanistica a seguito di sopralluogo effettuato in data 10.3.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa alla recinzione del lotto, ritenuta sconfinante in un lotto privato finitimo e in un'area comunale destinata a verde pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale sostenendo, con riferimento all'art. 9 della l.r. Sardegna n. 23/1985, di non essere responsabili dell'abuso, poiché proprietari soltanto dal 2019, che la recinzione sarebbe stata realizzata dai precedenti proprietari anteriormente al 1998 e in conformità ai titoli edilizi; hanno inoltre dedotto l'inapplicabilità della demolizione all'annessione di porzioni di lotti privati, l'omessa previa diffida e la violazione delle garanzie partecipative. Con riferimento all'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, hanno contestato l'erroneità dei presupposti, il travisamento, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà con precedenti provvedimenti e lo sviamento, sostenendo che non vi sarebbe stato sconfinamento nell'area comunale, che la recinzione coinciderebbe con gli elaborati progettuali approvati e che, in ogni caso, l'eventuale inglobamento riguarderebbe soltanto una superficie di circa 20 mq e non giustificherebbe la demolizione dell'intero fronte. Hanno dedotto altresì la violazione dell'affidamento, la mancata valutazione dell'interesse pubblico, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e l'intervenuta usucapione delle aree. Quanto allo sconfinamento nel lotto privato finitimo, hanno sostenuto che l'amministrazione si sarebbe ingerita in una controversia privatistica, in violazione del principio di tassatività dei poteri amministrativi, e hanno nuovamente invocato l'usucapione. Nelle more del giudizio i ricorrenti hanno acquistato il fondo del confinante privato, chiedendo il ritiro dell'ordinanza e rappresentando la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale profilo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al profilo dello sconfinamento nel lotto privato finitimo, poiché i ricorrenti hanno acquistato quel fondo e l'ordinanza era stata già sospesa in autotutela dal Comune. Per il restante profilo, relativo allo sconfinamento nell'area comunale destinata a verde pubblico, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha rilevato che l'ordinanza era stata adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e che l'ordine di demolizione poteva essere rivolto ai proprietari dell'immobile, indipendentemente dalla loro eventuale responsabilità personale nella realizzazione dell'abuso. Ha qualificato l'ordine come atto vincolato, escludendo la necessità della comunicazione di avvio del procedimento e delle ulteriori garanzie partecipative. La stessa relazione tecnica dei ricorrenti attestava lo spostamento del lotto rispetto alla rappresentazione catastale e al piano di lottizzazione di circa 8,40-8,50 metri; tale difformità dimostrava che la recinzione non rispettava gli allineamenti del piano e inglobava porzioni di aree diverse, compresa quella destinata a verde pubblico. Il Comune non aveva previamente autorizzato la recinzione, poiché la variante del 1989 riguardava esclusivamente la modifica della pendenza del tetto e la realizzazione di una piscina interrata, non i confini del lotto né la recinzione. L'eventuale usucapione è stata ritenuta irrilevante, non essendo idonea a incidere sull'obbligo di rispettare gli allineamenti e le destinazioni urbanistiche del piano di lottizzazione, la cui disciplina di dettaglio resta efficace a tempo indeterminato fino a modifica. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
L'ordine di demolizione è stato correttamente rivolto ai proprietari dell'immobile, anche a prescindere dalla loro qualificazione come responsabili personali dell'abuso; il potere repressivo è vincolato una volta accertata la difformità edilizia.
art. 9 l.r. Sardegna n. 23/1985
il sindaco, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell’abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo
La norma è stata invocata dai ricorrenti, ma la decisione ha ricondotto l'ordinanza all'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e ha respinto le censure relative alla partecipazione e alla responsabilità del proprietario.
art. 7 e ss. l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria per l'adozione di un ordine di demolizione di natura vincolata.
art. 8 c.p.a.
L'accertamento incidentale dell'usucapione è stato ritenuto inutile, poiché la questione dominicale non incide sull'obbligo di rispettare gli allineamenti e le destinazioni urbanistiche del piano di lottizzazione.
art. 17 l. n. 1150/1942
La disciplina di dettaglio del piano di lottizzazione resta efficace a tempo indeterminato fino a eventuale modifica e deve essere rispettata da tutti i proprietari dei lotti inclusi nel piano.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 può essere rivolto al proprietario dell'immobile quale soggetto destinatario dell'ordine di ripristino, anche quando non sia dimostrata la sua responsabilità personale nella realizzazione dell'abuso.
- L'ordine di demolizione di opere abusive ha natura vincolata; pertanto, in presenza dell'accertata difformità edilizia, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento né una valutazione comparativa tra interesse pubblico e affidamento del privato secondo i canoni propri dell'attività discrezionale.
- La discordanza tra la posizione reale della recinzione e gli allineamenti del piano di lottizzazione, anche se derivante da uno spostamento della rappresentazione catastale o cartografica, può comprovare lo sconfinamento in aree destinate a standard urbanistici e giustificare l'ordine di demolizione e ripristino.
- L'autorizzazione edilizia relativa a una variante del fabbricato e alla realizzazione di una piscina non può essere interpretata come autorizzazione dei confini del lotto o della recinzione quando tali elementi non costituiscano oggetto del titolo.
- L'usucapione dell'area inglobata dalla recinzione non rende irrilevante la violazione degli allineamenti e delle destinazioni urbanistiche stabiliti dal piano di lottizzazione, la cui disciplina di dettaglio resta efficace a tempo indeterminato fino a modifica.
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