Cassazione Civile, Ordinanza n. 02429/2025 del 01/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'autorità di vigilanza a un partner di una società di revisione per violazioni in materia di revisione legale dei bilanci; la stessa società è stata ingiunta in solido al pagamento ai sensi dell'art. 6, comma 3, L. n. 689/1981. Il soggetto sanzionato ha impugnato la sanzione davanti alla Corte d'appello di Bologna, che ha annullato la sanzione per ne bis in idem in ragione di un patteggiamento penale per i medesimi fatti. La società obbligata in solido ha a sua volta proposto opposizione avverso la delibera sanzionatoria davanti alla Corte d'appello di Milano, producendo la sentenza bolognese. Il giudice milanese ha sospeso il giudizio ritenendo pregiudiziale la decisione non ancora passata in giudicato. L'autorità ricorrente ha chiesto regolamento di competenza sostenendo: (1) che la sospensione fosse in realtà una sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e quindi illegittima perché la sentenza pregiudicante non era suscettibile di quel tipo di arresto; (2) che, in ogni caso, la sentenza resa a favore del coobbligato non poteva estendersi alla società perché l'esenzione fondata sul ne bis in idem costituirebbe una ragione personale del sanzionato ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto correttamente esperibile il rimedio ex art. 42 c.p.c. anche contro la sospensione facoltativa disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., ma ha rilevato che il provvedimento della Corte d'appello di Milano era privo della necessaria motivazione sulla concreta plausibile riformabilità della sentenza pregiudicante. In particolare, il giudice a quo non aveva spiegato perché non intendesse riconoscere l'autorità della decisione resa nel giudizio pregiudicante, limitandosi anzi a lasciare intendere che quella pronuncia, una volta passata in giudicato, sarebbe stata idonea a incidere anche sulla responsabilità solidale dell'ente. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza di sospensione e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Milano, con riassunzione nel termine di legge. Le spese del regolamento sono state compensate integralmente, poiché l'accoglimento è avvenuto per ragioni diverse da quelle prospettate dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 187-ter TUF
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 110.000,00, ex art. 187-ter TUF
norma sostanziale alla base della sanzione amministrativa irrogata per l'illecito contestato
art. 6, comma 3, L. n. 689/1981
ingiunto a EY Spa il pagamento in via solidale
prevede la responsabilità solidale dell'ente con l'autore della violazione per il pagamento della sanzione
art. 337, comma 2, c.p.c.
quando la causa pregiudicante è definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può sospendere discrezionalmente il processo, ma deve motivare sulla ragionevole possibilità di riforma della decisione invocata e sulla opportunità della sospensione
art. 295 c.p.c.
non era la norma applicabile nel caso, perché il rapporto tra i giudizi non imponeva la sospensione obbligatoria
art. 42 c.p.c.
istanza di regolamento di competenza
il regolamento è rimedio esperibile anche avverso il provvedimento di sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
art. 1306, comma 2, c.c.
salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il ne bis in idem sarebbe ragione personale non estensibile al coobbligato; la Corte non fonda però l'accoglimento su questo motivo
art. 282 c.p.c.
richiamato nel ragionamento sistematico per spiegare l'autorità della sentenza di primo grado e la possibilità di sospensione facoltativa dopo la decisione del giudice pregiudicante
art. 278 c.p.c.
richiamato come conferma dell'efficacia della sentenza prima del giudicato
art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come conferma dell'efficacia della sentenza prima del giudicato
art. 340 c.p.c.
richiamato come conferma dell'efficacia della sentenza prima del giudicato
Massime di principio
- Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e la causa pregiudicante è già definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione della causa dipendente non è necessaria ex art. 295 c.p.c., ma può essere disposta solo come sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- La sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione esplicita sulla concreta possibilità che la decisione pregiudicante venga riformata o cassata e sulle ragioni di opportunità della sospensione; non basta un richiamo astratto alla pregiudizialità.
- Il giudice della causa dipendente può sospendere il processo anche se la sentenza della causa pregiudicante non è ancora impugnata ma è comunque impugnabile, poiché l'autorità della sentenza opera prima del giudicato.
- Il regolamento di competenza è ammissibile anche contro il provvedimento di sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., e la Corte di cassazione verifica la sussistenza dei presupposti giuridici del potere di sospensione e la presenza di una motivazione non meramente apparente.
- Nel caso di responsabilità solidale ex art. 6 L. n. 689/1981, la valutazione della rilevanza della decisione resa nel giudizio del soggetto autore dell'illecito nel giudizio contro il coobbligato va coordinata con l'autonomia dell'obbligazione solidale e con il regime della sospensione processuale, ma il provvedimento di sospensione deve comunque essere sorretto da adeguata motivazione.
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