Cassazione Civile, Ordinanza n. 04953/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un soggetto, titolare di una ditta individuale, aveva convenuto un consorzio di bonifica chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente provocati dall’esondazione di un canale di scolo consortile, che l’attore assumeva dovuta alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del canale stesso e dei fossi limitrofi. Il giudizio era stato dapprima ritenuto dal tribunale ordinario competente per materia in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche; riassunto il processo davanti a quest’ultimo, il TRAP ha però sollevato regolamento di competenza d’ufficio, ritenendosi a sua volta incompetente e sostenendo che il danno derivasse non da un’opera idraulica, ma da un insufficiente sistema fognario, estraneo alla nozione di acque pubbliche. Il ricorso/istanza riguardava dunque esclusivamente il riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche in una domanda risarcitoria fondata sulla dedotta cattiva manutenzione di un canale di scolo consortile.
La decisione
La Corte, applicando il principio di diritto recentemente enunciato dalle Sezioni Unite sull’art. 140, lett. e), r.d. n. 1775/1933, ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse comunque riconducibile a un danno causato dal modo in cui un’opera idraulica era stata realizzata, gestita o mantenuta. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, davanti al quale la causa deve proseguire. Non sono state liquidate spese, poiché il regolamento di competenza è stato sollevato d’ufficio e le parti private non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 140, lettera e), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
"sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta"
La competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche si radica tutte le volte in cui la domanda risarcitoria sia causalmente collegata a un’opera idraulica, senza che rilevino la presenza di un previo provvedimento amministrativo, la natura commissiva od omissiva della condotta della P.A. o una connessione con l’attività istituzionale dell’ente.
art. 1 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
Richiamato dal tribunale regionale per escludere che le acque reflue/fognarie, per difetto dell’attitudine a usi di pubblico interesse, rientrassero nella nozione di acque pubbliche; tale impostazione è stata però superata ai fini del riparto di competenza dalla ricostruzione delle Sezioni Unite sull’art. 140, lett. e).
Massime di principio
- Nelle controversie risarcitorie relative a danni derivanti da un’opera idraulica, la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche sussiste quando il danno sia prospettato come causalmente derivante dal modo in cui l’opera è stata realizzata, gestita o mantenuta.
- Ai fini della competenza del giudice specializzato non è necessario accertare un provvedimento amministrativo previo, né distinguere tra condotte attive e omissive della pubblica amministrazione.
- Se la domanda, per come è formulata, investe la cattiva manutenzione o gestione di un canale di scolo consortile destinato alla raccolta e al convogliamento delle acque piovane, la controversia rientra nella competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche anche se l’evento di esondazione abbia coinvolto acque reflue o maleodoranti.
- Il criterio decisivo è la riconducibilità del danno all’opera idraulica dedotta in giudizio, non la qualificazione astratta dell’ente convenuto o la mera natura delle acque coinvolte nel fatto dannoso.
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