Cassazione Civile, Ordinanza n. 26356/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un recupero a tassazione, disposto dall'Ufficio delle imposte dirette di Roma ai sensi dell'art. 120 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per imposta di ricchezza mobile e imposta complementare sui redditi non corrisposte da una società negli anni d'imposta 1972 e 1973. A seguito della definitività degli accertamenti e dell'iscrizione a ruolo, fu notificato un avviso di mora. Il contribuente originario impugnò l'avviso, ottenendo esiti alterni nei gradi di merito, fino alla riforma favorevole all'Amministrazione da parte della Commissione tributaria centrale. Dopo il decesso del contribuente in pendenza di lite, i figli proposero ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo: violazione dell'art. 100 c.p.c. per asserita carenza di legittimazione passiva del de cuius; nullità della sentenza e/o del procedimento per inesistenza del soggetto giuridico destinatario della pronuncia; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. In sostanza, i ricorrenti sostenevano che il giudice tributario avesse errato nell'individuare il soggetto passivo dell'accertamento e nel ritenere legittimato il contribuente originario a proporre l'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, anzitutto, che la formulazione di un unico motivo articolato in più profili non comporta di per sé inammissibilità, se le censure sono chiaramente individuabili. Tuttavia, nel caso concreto, la decisione impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato, la non estraneità del contribuente alla società interessata nel periodo d'imposta; dall'altro, la definitività dell'avviso di accertamento prodromico all'avviso di mora, per mancata o infondata impugnazione. Poiché i ricorrenti non avevano censurato la seconda ratio, la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, essendo la motivazione non impugnata già idonea da sola a sorreggere il decisum. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
La censura di carenza di legittimazione passiva è stata prospettata in termini di interesse ad agire/contraddire, ma non ha superato il rilievo della presenza di una ratio decidendi autonoma non impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro di denuncia della violazione di legge, ma la doglianza non è stata scrutinata nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento, senza esito favorevole per la mancata censura di tutte le rationes decidendi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per vizio motivazionale, ma la censura è stata superata dalla preclusione derivante dall'omessa impugnazione di una motivazione autonoma.
art. 360-bis c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui l'omessa impugnazione di una delle rationes autonome rende inammissibile la censura contro le altre, per difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.
art. 120 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
Norma posta a base del recupero a tassazione originario delle imposte contestate.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non attacca tutte le rationes, perché la motivazione non censurata resta definitivamente idonea a mantenere fermo l'esito della lite.
- La deduzione di vizi di legittimazione, nullità o vizio motivazionale non consente l'accoglimento se la decisione di merito è sorretta anche da una autonoma ratio non specificamente censurata.
- L'articolazione di un unico motivo in più profili non determina di per sé inammissibilità, purché le doglianze siano chiaramente individuabili; tuttavia, resta necessario colpire tutte le basi decisorie della sentenza impugnata.
- L'omessa impugnazione di una motivazione autonoma fa difetto di interesse a contestare le altre, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza.
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