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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21182/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato conveniva in giudizio il proprio assistito per ottenere il compenso per l'attività svolta nella negoziazione e redazione di una scrittura transattiva relativa a pregressi rapporti e a questioni economiche tra i contraenti e società a essi collegate. In primo grado il Giudice di pace di Gaeta aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo applicabile il foro del consumatore in favore del Giudice di pace di Cassino. Il professionista impugnava sostenendo che il rapporto non fosse consumeristico, perché il convenuto avrebbe agito quale imprenditore/professionista e non come consumatore, e che quindi dovesse applicarsi il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c. nel luogo di conclusione/svolgimento del rapporto e di esecuzione dell'obbligazione di pagamento. Il Tribunale di Cassino respingeva l'appello ritenendo non provata la qualità imprenditoriale del convenuto e confermando il foro del consumatore. Con il regolamento di competenza, il ricorrente denunciava violazione degli artt. 20 c.p.c., 3 e 33, comma 2, lett. u), cod. consumo, assumendo che la scrittura transattiva dimostrasse la qualità di socio e amministratore del resistente e quindi l'inapplicabilità del foro del consumatore.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che dalla scrittura privata transattiva emergesse chiaramente che il resistente aveva agito non come consumatore, ma come socio e amministratore di società, dunque nell'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale. Di conseguenza, ha escluso l'applicabilità del foro del consumatore e ha affermato che la domanda di pagamento del compenso professionale andava radicata, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182, comma 3, c.c., davanti al Giudice di pace di Gaeta, già originariamente adito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Cassino, in diversa composizione, quale giudice d'appello nel merito, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di erronea declaratoria di incompetenza del primo giudice, il rinvio non può essere fatto al primo giudice, ma al giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la difesa personale del ricorrente, senza specifica statuizione della Corte sul punto

  • art. 20 c.p.c.

    il foro facoltativo è applicabile ai rapporti contrattuali; nel caso concreto ha radicato la competenza nel luogo di conclusione/svolgimento del rapporto e di esecuzione dell'obbligazione di pagamento

  • art. 3 d.lgs. 206/2005

    definisce consumatore e professionista; la qualifica va accertata in base alla funzione concreta del rapporto e alle circostanze del caso

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005

    invocato per escluderne l'applicazione quando la controparte agisce come imprenditore/professionista e non come consumatore

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    l'obbligazione di pagamento del compenso è esigibile presso il domicilio del creditore, rilevante ai fini del foro competente

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    escludono la rimessione della causa al primo giudice nelle ipotesi qui considerate; in caso di cassazione della sentenza d'appello per incompetenza erroneamente dichiarata, il rinvio va al giudice di appello

Massime di principio

  • La qualifica di consumatore deve essere verificata in concreto e non in modo astratto, valorizzando tutte le circostanze del rapporto e gli elementi di prova disponibili.
  • Quando una persona fisica contratta come socio e amministratore di società, o comunque nell'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale, non può invocare il foro del consumatore per le controversie connesse a quel rapporto.
  • Nei rapporti aventi ad oggetto il compenso del professionista per attività svolta nell'interesse del cliente, la competenza territoriale va individuata secondo le regole ordinarie e, per le obbligazioni di pagamento, rileva il luogo di adempimento ex art. 1182, comma 3, c.c.
  • Se il giudice d'appello riforma una declaratoria di incompetenza del primo giudice, la Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza d'appello, deve rinviare al giudice di appello e non al primo giudice, poiché la rimessione al primo giudice è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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