Sentenza del 29/08/2023 n. 25253 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tassazione dei canoni per la concessione d'uso di un marchio pagati dalla controllata italiana Staff International Spa alla società francese NEUF. L'Amministrazione italiana aveva applicato una ritenuta alla fonte del 5% sull'importo lordo, sulla base dell'art. 12 della Convenzione Italia-Francia, ritenendo che NEUF non potesse beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 (attuazione della Direttiva 2003/49/CE) a causa della forma giuridica (S.A.S.) non espressamente elencata nell'allegato A della direttiva. NEUF chiedeva il rimborso e deduceva, tra l'altro, violazione della libertà di prestazione di servizi e discriminazione tra percettori non residenti e residenti, nonché una interpretazione teleologica/sistematica delle norme comunitarie per ricomprendere la S.A.S. nel novero delle società esentabili.
La decisione
I giudici di merito (CTP e CTR) respinsero i ricorsi e la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della ritenuta del 5% sul lordo ai sensi della Convenzione Italia-Francia (art.12) e ha escluso discriminazione, rilevando che il rischio di doppia imposizione è eliminato dal meccanismo del credito d'imposta previsto dalla Convenzione e dall'ordinamento francese. Quanto all'accesso all'esenzione prevista dalla Direttiva 2003/49/CE (attuata in Italia dall'art.26-quater del D.P.R. n.600/1973), la Corte ha ritenuto che l'allegato A della direttiva costituisca un elenco vincolante delle forme societarie ammesse e che la S.A.S. non fosse ricompresa al tempo dei fatti; quindi non sussisteva motivo per interpretare estensivamente la direttiva né per rinviare pregiudizialmente la questione alla Corte di Giustizia. Condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni
L'art.12 fissa un limite (5%) alla ritenuta applicabile sui canoni di fonte italiana; l'art.24 prevede che il beneficiario francese abbia diritto a un credito d'imposta in Francia per l'imposta pagata in Italia, eliminando il rischio di doppia imposizione e, secondo la Corte, escludendo una discriminazione irrazionale.
D.P.R. n. 600 del 1973
Norma di recepimento della Direttiva 2003/49/CE (Interessi e Royalties) in materia di esenzione da ritenute per talune forme societarie; la Corte ha ritenuto che l'elenco delle forme societarie nell'allegato A della direttiva (richiamato dall'art.26-quater) sia vincolante e non estendibile per interpretazione teleologica senza intervento legislativo.
Direttiva 2003/49/CE (Interessi e Royalties)
art. 3, par. 1, lett. a), punto i); Allegato A, lettera f)
La direttiva delimita le forme societarie che possono beneficiare dell'esenzione; la Corte ha ritenuto che l'allegato A non fosse da interpretare come un elenco aperto e che la S.A.S. non fosse ricompresa al tempo dei fatti, con conseguente esclusione dell'esenzione.
TFUE
art. 18; artt. 56 ss. (richiamati nel ricorso); art. 288, par. 3 (richiamato)
Le libertà fondamentali (es. libera prestazione di servizi) e il principio di non discriminazione invocati dal ricorrente sono stati esaminati, ma la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata una discriminazione illegittima, anche perché la Convenzione bilaterale e il meccanismo del credito d'imposta eliminano la doppia imposizione. L'argomento relativo all'interpretazione delle direttive alla luce dell'art.288(3) TFUE non ha convinto la Corte in assenza di rilevanza pratica sul punto specifico.
T.U.I.R.
art. 23, comma 2, lett. c) e art. 24
Norme richiamate nella controversia in relazione alla compatibilità con i principi TFUE; la Corte ha ritenuto non necessaria la verifica pregiudiziale dato che la soluzione del caso poteva esser data coi parametri della Convenzione e della disciplina nazionale attuata.
Massime di principio
- La presenza di una ritenuta alla fonte prevista da una convenzione bilaterale che fissa una percentuale sul lordo (es. 5%) è legittima se la stessa convenzione assicura un meccanismo di eliminazione della doppia imposizione (credito d'imposta nello Stato del beneficiario); ciò riduce le possibilità di successo di un'argomentazione di discriminazione basata sul trattamento lordo/netto.
- L'allegato alle direttive europee (es. Allegato A della Direttiva Interessi e Royalties) che elenca forme societarie ammesse all'esenzione è generalmente interpretato come elenco operativo: l'estensione a forme non menzionate richiede, di norma, un intervento normativo o una modifica della direttiva, salvo che non sussistano motivi concreti e diretti per ritenere equivalenza sostanziale tra forme societarie.
- Per invocare con successo il principio di non discriminazione o la libertà di prestazione di servizi è necessario dimostrare che il pregiudizio non venga effettivamente neutralizzato da meccanismi di eliminazione della doppia imposizione e che esista una discriminazione non giustificata oggettivamente.
- La domanda di rimborso o di esenzione deve essere supportata da elementi oggettivi sulla qualifica giuridica della società beneficiaria e sulla corrispondenza sostanziale delle sue caratteristiche con quelle indicate nella normativa che concede l'esenzione.
- La Corte nazionale può rifiutare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE quando la questione di diritto può essere risolta internamente in modo chiaro e quando la soluzione non richiede un'interpretazione preliminare di portata incerta delle norme comunitarie.
- In casi simili, è utile chiedere preventivamente la qualificazione dello status societario ai fini della direttiva/Convenzione e, se possibile, ottenere posizioni formali dall'Amministrazione o ricorrere alle procedure di mutuo accordo previste dalle convenzioni bilaterali.
- Se la forma societaria non è espressamente elencata, chi contesta la decisione amministrativa deve documentare la sostanziale equipollenza con le forme elencate (gestione, responsabilità, regime fiscale) per tentare una interpretazione sistematica/teleologica; tuttavia la Corte non è vincolata ad estendere l'elenco senza basi normative solide.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 ago 2023Sentenza del 29/08/2023 n. 570 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 29 ago 2023Sentenza del 29/08/2023 n. 572 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 29 ago 2023Sentenza del 29/08/2023 n. 2246 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 29 ago 2023Sentenza del 29/08/2023 n. 2584 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 29 ago 2023Sentenza del 29/08/2023 n. 2589 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 29 ago 2023Sentenza del 29/08/2023 n. 4907 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →