Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06753/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale monocratico di Genova che, nel giudizio direttissimo per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/1990, aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro probatorio della somma di denaro trovata nella disponibilità dell'imputato. Il ricorso per cassazione denunciava: 1) errore di diritto e motivazione apparente per presunta interpretazione letterale dell'art. 322-bis c.p.p., non tenendo conto che il sequestro probatorio con natura impeditiva dovrebbe essere sindacabile in sede di riesame e chiedendo comunque la conversione dell'appello nel ricorso previsto dall'art. 322 c.p.p.; 2) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 125, comma 3 c.p.p., per carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza del riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i rimedi impugnatori relativi al sequestro probatorio siano tassativi: le decisioni in materia di restituzione di beni disposte nel corso del dibattimento possono essere impugnate solo congiuntamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p., e non con l'appello ex art. 322-bis c.p.p. Né era possibile convertire l'appello in altro gravame. Quanto alla doglianza sulla motivazione, la Corte l'ha ritenuta manifestamente infondata perché l'inammissibilità è questione pregiudiziale che impedisce l'esame del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    L'art. 322-bis non consente l'appello autonomo contro le ordinanze sul sequestro probatorio rese nel corso del dibattimento; non è lo strumento idoneo per impugnare tali provvedimenti, che vanno contestati unitamente alla sentenza.

  • art. 586 c.p.p.

    Le ordinanze del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sequestrati sono impugnabili solo congiuntamente alla sentenza ai sensi di questo articolo.

  • art. 324 c.p.p.

    Regola il riesame quale strumento di impugnazione per specifici provvedimenti (es. sequestro preventivo attraverso rinvii previsti); la Corte chiarisce i limiti della sua applicazione ai sequestri probatori adottati in dibattimento.

  • art. 253 c.p.p.

    Norma sul decreto di sequestro probatorio: il provvedimento ha rimedi e fasi di impugnazione stabilite dal codice e non sempre è autonomamente appellabile in dibattimento.

  • art. 355 c.p.p.

    Prevede la convalida del sequestro e richiami al regime impugnatorio del sequestro preventivo; utilizzata per delineare le differenze tra tipi di sequestro e rimedi.

  • art. 263 c.p.p.

    Durante le indagini preliminari il decreto del P.M. sulla restituzione è impugnabile con opposizione davanti al GIP, secondo il procedimento previsto da questi commi.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze; la Corte richiama che, in taluni casi (es. decisioni del GUP in giudizio abbreviato), il rimedio è quello della cassazione avverso la sentenza o il provvedimento specifico regolato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata dalla parte per censurare carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché l'accertamento preliminare di inammissibilità impedisce l'esame delle questioni di merito collegate alla motivazione.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Rilevato dalla difesa come fondamento della doglianza sulla motivazione; la Corte ha escluso che la questione possa essere esaminata in assenza di ammissibilità del gravame.

Massime di principio

  • Le impugnazioni contro provvedimenti sul sequestro probatorio adottati nel corso del dibattimento non sono autonomamente proponibili con l'appello ex art. 322-bis c.p.p.; devono essere impugnate unitamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p.
  • Durante le indagini preliminari, le decisioni sulla restituzione di cose sequestrate sono impugnabili mediante opposizione al GIP ex art. 263 c.p.p.; la fase processuale determina il rimedio esperibile.
  • La conversione automatica di un appello in un diverso gravame non è sempre possibile: occorre verificare la tassatività degli strumenti di impugnazione previsti dal codice e la natura del provvedimento impugnato.
  • Le questioni pregiudiziali di ammissibilità devono essere decise prima di esaminare censure sul merito o sulla motivazione; una volta dichiarato il gravame inammissibile, le doglianze sulla motivazione risultano inammissibili o manifestamente infondate.
  • Esistono eccezioni procedurali (es. provvedimenti del GUP in giudizio abbreviato) per le quali può essere previsto un diverso rimedio; pertanto, è fondamentale individuare la fase processuale e l'organo che ha adottato il provvedimento prima di proporre l'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.