Ordinanza n. 1853/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro n. 1403/2023 nel procedimento n. R.G.L. 895/2023 pubblicata il 20/04/2023, cronologico sentenza n. 11164/2023 e la nomina, sin d’ora, di un Commissario ad acta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione Lavoro, n. 1403/2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di ottemperanza e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario. A sostegno della domanda è stata depositata una copia informatica della sentenza priva delle firme digitali del giudice e del cancelliere, senza attestazione di conformità all'originale informatico estratto dal fascicolo telematico del giudizio civile. Non è stato inoltre depositato il certificato di passaggio in giudicato della sentenza. Il TAR ha rilevato che tali carenze documentali impediscono, rispettivamente, di verificare la conformità del titolo e di valutare l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza proposta ai sensi dell'art. 112 c.p.a. nei confronti di una sentenza del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha ordinato al ricorrente di depositare entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il duplicato informatico della sentenza ottemperanda, estratto dal fascicolo telematico ai sensi dell'art. 1 del CAD, oppure, in alternativa, una copia informatica della medesima corredata dall'attestazione di conformità all'originale informatico. Ha inoltre ordinato il deposito del certificato di passaggio in giudicato della sentenza, necessario per verificare l'ammissibilità della domanda di ottemperanza. Il giudice ha precisato che, in mancanza di regolarizzazione, il ricorso sarà dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 52 c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 maggio 2026. Non è stata ancora adottata una decisione sul merito della domanda né sulla nomina del commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
proponibile ai sensi dell’art. 112 c.p.a. nei soli confronti delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario
La domanda di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è ammissibile soltanto se la sentenza è passata in giudicato.
art. 52 c.p.a.
il ricorso sarà dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 52 c.p.a.
L'inottemperanza all'ordine di regolarizzazione documentale entro il termine perentorio stabilito dal giudice comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 1 CAD
duplicato informatico (ai sensi dell’art. 1 Cad)
Il duplicato informatico estratto dal fascicolo telematico costituisce la modalità idonea di produzione del titolo; in alternativa, una copia informatica deve essere accompagnata dall'attestazione di conformità all'originale.
Allegato 2 d.P.C.S. 28 luglio 2021
specifiche tecniche sui depositi nel processo amministrativo telematico di cui all’allegato 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021
Il deposito deve rispettare le specifiche tecniche del processo amministrativo telematico, comprese le formalità necessarie a comprovare la conformità della copia all'originale informatico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve dimostrare che il titolo è passato in giudicato mediante il deposito del relativo certificato; in mancanza, la domanda non può essere delibata quanto alla sua ammissibilità.
- La copia informatica o la copia per immagine di una sentenza estratta dal fascicolo telematico non è idonea a comprovare il titolo esecutivo se priva dell'attestazione di conformità all'originale informatico; tale attestazione non è necessaria quando viene depositato il duplicato informatico del file originale.
- Il giudice amministrativo può ordinare la regolarizzazione della documentazione necessaria alla delibazione della domanda di ottemperanza, fissando un termine perentorio; il mancato adempimento può determinare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 52 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 878/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 752/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 2385/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 7120/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 7136/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 7141/2026 - Roma, Sezione 2T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →