Cassazione Penale, Sentenza n. 696/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per violazione dell'art. 629 c.p. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sostengono che le loro azioni erano una reazione all'uso di diserbanti da parte delle persone offese, che avrebbero avvelenato il bestiame, e non costituivano estorsione ma esercizio arbitrario delle proprie ragioni finalizzato a tutelare il pascolo e ottenere il risarcimento del danno. Denunciano dunque errata qualificazione giuridica del fatto e contestano la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e del teste Fusarò.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi siano mera reiterazione di quelli già dedotti e respinti in appello e mirino a ottenere una diversa valutazione delle prove, cosa non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che la Corte d'appello ha motivato in modo puntuale e corretto l'affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni concordanti delle persone offese, non contrastate quanto alla materialità dei fatti; ha rilevato l'assenza di riscontro probatorio sull'asserito avvelenamento e ha condiviso la qualificazione del fatto come estorsione (elemento soggettivo: consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa). Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
La norma è richiamata come oggetto della censura dei ricorrenti (contestazione della qualificazione del reato come estorsione). La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in estorsione in base all'elemento psicologico: gli imputati hanno perseguito un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia, non in ragione di una legittima o ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto.
art. 616 c.p.p.
Applicato come conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (equo determinata in euro 3.000,00).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione delle prove se i ricorsi si limitano a riproporre i medesimi mezzi di doglianza già svolti in appello; tali ricorsi sono inammissibili.
- La valutazione di attendibilità e rilevanza delle testimonianze spetta ai giudici di merito e vincola la Cassazione salvo motivazioni apodittiche, contraddittorie o illogiche.
- La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende principalmente dall'elemento soggettivo: per l'esercizio arbitrario occorre una convinzione ragionevole (anche se infondata) di un proprio diritto; per l'estorsione occorre la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa.
- Se si pretende di giustificare un'azione come autotutela o tutela di un proprio diritto (es. reazione a presunti avvelenamenti), è necessario fornire prove concrete e non generiche (es. riscontri sul presunto uso di diserbanti, prova del diritto civilmente azionabile).
- La proposizione di ricorsi ritenuti reiterativi o manifestamente infondati può comportare sanzioni economiche (condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Testo integrale
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