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Sentenza

Sentenza n. 1770/2026 - Catania, Sezione 2

per l''annullamento: - del provvedimento n. prot. 0008854 del 15.05.2023 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell''Identità Siciliana – Soprintendenza per i beni culturali e Ambientali, comunicato in pari data, avente il seguente oggetto: “Comune di Lipari (ME) – SANATORIA L. 326/03 – Parere di competenza per opere in sanatoria, art. 32 L.326/03 ed art. 23 L.R. 37/85 – dichiarazione di Grave danno, in area di interesse paesaggistico, per le opere edilizie realizzate abusivamente, site in località “Guardia”, snc – isola di Filicudi. Fg.23 – Partt.972 sub 1. RIGETTO. Ditta: CAVALLI Olivia Gabriella”, ed ogni atto e/o provvedimento, precedente, presupposto, successivo e conseguente. - del silenzio-rifiuto, ex art. 6 D.P.R 1199/71, dell''Assessorato dei beni culturali e dell''Identità Siciliana sul ricorso gerarchico notificato in data 13.06.2023. - della Circolare dell''Assessorato dei beni culturali e dell''Identità Siciliana n.2 del 30.12.2022.

Giustizia amministrativa202302269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del parere paesaggistico sull’istanza di terzo condono edilizio, con contestuale ordine di rimessione in pristino; silenzio-rifiuto sul ricorso gerarchico e circolare regionale applicata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego della Soprintendenza relativo a opere realizzate su un immobile sito nell’isola di Filicudi e oggetto di istanza di condono ai sensi della l. 326/2003. Hanno dedotto: difetto e insufficienza di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia; omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990; violazione dell’art. 32, commi 26 e 27, l. 326/2003, sostenendo che le opere fossero anteriori all’imposizione del vincolo paesaggistico; erronea interpretazione della disciplina del condono e degli artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004; insussistenza di un aumento di cubatura, poiché il vano sarebbe stato una traslazione di volumetria già assentita e il pergolato non sarebbe stato computabile; erronea applicazione della circolare regionale n. 2/2022; inapplicabilità ratione temporis del divieto di sanatoria paesaggistica; lesione del legittimo affidamento e disparità di trattamento. In corso di giudizio hanno inoltre invocato il d.l. 69/2024, sostenendo che il nuovo art. 36-bis d.P.R. 380/2001 consentirebbe la sanatoria di incrementi volumetrici. Hanno infine contestato la competenza della Soprintendenza a disporre la rimessione in pristino, ritenendola spettante al Comune.

La decisione

Il TAR ha respinto le censure relative alla legittimità del diniego, ritenendo che le opere costituissero un ampliamento con creazione di nuovo vano abitativo e di nuova superficie e volumetria. In area paesaggisticamente vincolata, il terzo condono è ammissibile solo se ricorrono congiuntamente l’anteriorità delle opere al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento agli abusi minori privi di aumento di superficie o volume e il previo parere favorevole dell’autorità paesaggistica. Le opere esaminate, implicando nuova volumetria e superficie paesaggisticamente rilevante, non rientravano tra gli interventi sanabili e il parere della Soprintendenza aveva natura vincolata, senza margini di discrezionalità. Per tale ragione sono state ritenute infondate le doglianze sul difetto di istruttoria e motivazione, sull’omesso preavviso di rigetto e sulla mancata comparazione degli interessi; il richiamo alla circolare regionale è stato considerato sufficiente ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 241/1990. Il TAR ha inoltre escluso che il tempo potesse fondare un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso e ha ritenuto irrilevante la normativa sopravvenuta del decreto Salva Casa, in applicazione del principio tempus regit actum. Il silenzio-rifiuto sul ricorso gerarchico è stato considerato privo di natura provvedimentale e assorbito dall’esame del diniego originario. Il ricorso è stato invece accolto limitatamente all’ordine di rimessione in pristino: la Soprintendenza, nell’ambito del procedimento di condono, è competente a esprimere il proprio parere, mentre l’adozione dell’ordine di demolizione o ripristino spetta al Comune secondo l’ordinaria disciplina edilizia. Il provvedimento è stato quindi annullato nella sola parte relativa alla rimessione in pristino. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici"

    Il terzo condono in area paesaggisticamente vincolata è ammissibile solo per opere anteriori al vincolo, conformi urbanisticamente, riconducibili agli abusi minori privi di incremento di superficie o volume e previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento può essere fornita anche mediante il richiamo a un altro atto, purché il contenuto richiamato renda comprensibili le ragioni della decisione; nel caso concreto il rinvio alla circolare regionale è stato ritenuto sufficiente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’omesso preavviso di rigetto non incide sulla validità del provvedimento quando l’esercizio del potere è vincolato e l’apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare l’esito.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La natura vincolata dell’atto e l’impossibilità di un diverso contenuto sostanziale escludono la rilevanza invalidante della violazione degli obblighi partecipativi.

  • artt. 160, 167 e 168 d.lgs. 42/2004

    I poteri repressivi e sanzionatori in materia paesaggistica sono distinti dalla funzione consultiva esercitata dall’autorità paesaggistica nel procedimento di condono.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Dopo il diniego del condono edilizio, l’ordine di demolizione o ripristino secondo la disciplina ordinaria spetta al Comune.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001, introdotto dal d.l. 69/2024

    La disciplina sopravvenuta non incide retroattivamente sulla legittimità di un provvedimento già adottato, che deve essere valutato secondo la normativa vigente al momento della sua emanazione.

  • art. 6 d.P.R. 1199/1971

    Il silenzio formatosi sul ricorso gerarchico ha natura di mero fatto con effetti processuali e consente l’impugnazione dell’atto originario, senza costituire un autonomo provvedimento amministrativo.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio, la sanabilità di opere realizzate in area paesaggisticamente vincolata richiede congiuntamente che le opere siano anteriori all’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili agli interventi di minore rilevanza privi di aumento di superficie o volume e assistite dal previo parere favorevole dell’autorità paesaggistica.
  • La realizzazione di un ampliamento con creazione di nuova volumetria o nuova superficie paesaggisticamente rilevante esclude la riconducibilità dell’intervento agli abusi minori e determina l’insanabilità dell’opera nell’ambito del terzo condono in area vincolata.
  • Quando l’abuso edilizio è insuscettibile di sanatoria per effetto diretto della legge, il parere dell’autorità paesaggistica ha natura vincolata; non sono quindi necessarie una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, una specifica valutazione di affidamento o un’ulteriore istruttoria discrezionale sulla compatibilità paesaggistica.
  • Nel procedimento vincolato relativo a un abuso edilizio non sanabile, l’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento del provvedimento se l’apporto partecipativo non avrebbe potuto determinare un contenuto diverso dell’atto.
  • Nel procedimento di condono edilizio, l’autorità preposta alla tutela paesaggistica esprime il proprio parere, ma l’adozione dell’ordine di demolizione o di rimessione in pristino conseguente al diniego del condono spetta al Comune competente secondo la disciplina edilizia ordinaria.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento della sua adozione; le disposizioni sopravvenute non possono incidere retroattivamente sulla validità dell’atto già emanato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiIncompetenza

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