Ordinanza n. 4358/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'intimato Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla istanza della ricorrente tesa ad ottenere il riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania per l'esercizio della professione docente in Italia nelle scuole di istruzione secondaria di I grado, nella disciplina contrassegnata “A022 - Italiano, Storia, Educazione civica, Geografia, Sc. 1gr.” nonché nelle scuole di istruzione secondaria di II grado nelle discipline “A011 - Discipline letterarie d latino”, “A012 - Discipline letterarie istituti di II gr.” e A013 - Discipline letterarie, latino e greco”. Nonchè ove ritenuti sussistenti da parte dell'adito Ecc.mo Tar i relativi presupposti, il contestuale accertamento, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine alcuno di esercizio della discrezionalità amministrativa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IAPICHINO LUCIA il 24\11\2025 : PER L’ANNULLAMENTO - della nota mpi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0065464.28-10-2025, comunicata in data 20.10.2025 (doc. 1) - di ogni altro atto o provvedimenti attualmente ignoti, connessi e collegati ai precedenti PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania per l’esercizio della professione docente in Italia nelle scuole di istruzione secondaria di I grado, nella disciplina contrassegnata “A022 - Italiano, Storia, Educazione civica, Geografia, Sc. 1gr.” nonché nelle scuole di istruzione secondaria di II grado nelle discipline “A012 – Discipline letterarie istituti di II gr.” e A013 – Discipline letterarie, latino e greco”. NONCHE’ PER LA CONDANNA al rilascio del relativo provvedimento di riconoscimento ai fini dell’insegnamento per le anzi specificate classi di concorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione docente conseguito in Romania e, con motivi aggiunti, provvedimento ministeriale parzialmente negativo
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto un ricorso avverso il silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza volta al riconoscimento, ai fini dell'insegnamento in Italia, del titolo di abilitazione conseguito in Romania per diverse classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento ministeriale, deducendone l'illegittimità e chiedendo l'accertamento del diritto al riconoscimento del titolo, nonché la condanna dell'amministrazione al rilascio del relativo provvedimento. Il testo non specifica i singoli vizi dedotti contro il provvedimento parzialmente negativo.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, a seguito dell'adozione del provvedimento ministeriale parzialmente negativo e della sua impugnazione con motivi aggiunti, la controversia non riguarda più principalmente l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, ma l'annullamento del nuovo provvedimento amministrativo. Ha pertanto disposto la conversione del rito, da rito avverso il silenzio a rito ordinario, ai sensi dell'art. 32 c.p.a., ritenendo necessario fissare un'udienza pubblica nella quale esaminare anche i profili di illegittimità autonomamente dedotti contro l'atto. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 25 novembre 2026. Non è stata definita nel merito la domanda di riconoscimento del titolo né sono stati valutati i vizi dell'atto ministeriale.
Norme richiamate
art. 32 c.p.a.
Consente la conversione del rito quando, nel corso del giudizio, la domanda proposta o la sopravvenienza di un nuovo provvedimento rendano necessario trattare la controversia secondo un rito diverso; nel caso concreto il rito avverso il silenzio è stato convertito in rito ordinario per consentire l'esame dell'impugnazione del provvedimento sopravvenuto.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente per chiedere, oltre all'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, sul presupposto dell'attività vincolata o priva di margini di discrezionalità; la questione non è stata decisa nell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso e tale provvedimento viene impugnato con motivi aggiunti, la controversia si concentra sull'impugnazione dell'atto sopravvenuto e il giudice può convertire il rito da quello sul silenzio a quello ordinario ai sensi dell'art. 32 c.p.a.
- La conversione del rito consente di trattare in udienza pubblica anche i vizi autonomi dedotti contro il provvedimento sopravvenuto, senza definire anticipatamente nel merito la fondatezza della pretesa sostanziale.
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