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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38743/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna, pronunciata dal GUP di Pordenone in rito abbreviato, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (R.D. n. 267/1942 art. 216, comma 1, n.2 e art. 219, comma 2, n.1). Propone due motivi: (1) errore di applicazione dell'art. 216 L. fall. e vizi di motivazione perché la decisione avrebbe fondato la responsabilità solo sulla mancata consegna delle scritture contabili, elemento comune anche a fattispecie meno gravi (art. 217 c.2 e art.220), senza individuare concreti indici di fraudolenza né prova di formale richiesta del curatore; (2) violazione dell'art. 192, c.2 c.p.p. e vizi logico-motivazionali sulla ricostruzione del dolo specifico, contestando che la Corte avrebbe basato la prova del dolo su inferenze doppie e presuntive, ossia sul presunto occultamento o distrazione non provato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici perché la ricostruzione di merito è più articolata e si fonda non solo sulla mancata consegna delle scritture ma su molteplici elementi (irreperibilità dell'imputato, sede societaria fittizia, dichiarazioni di assenza di documenti da parte di altro amministratore, anomalie nelle rimanenze di magazzino, operazioni sospette con la Tevi S.p.A., difficoltà del curatore a verificare il patrimonio per mancanza di documentazione). Tale quadro circostanziale, pur avendo portato all'assoluzione per bancarotta distrattiva, è stato ritenuto idoneo a sostenere la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e il dolo specifico. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per inammissibilità dovuta a profili di colpa.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare) art. 216, comma 1, n.2

    Norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto che, nel complesso degli elementi probatori raccolti, fosse integrato sia l'elemento oggettivo (mancata consegna delle scritture e quadro anomalo della gestione) sia il dolo specifico richiesto dalla fattispecie.

  • R.D. n. 267/1942 art. 219, comma 2, n.1

    Previsione relativa alle pene accessorie connesse alla fattispecie di bancarotta; richiamata nella imputazione e nella motivazione della sentenza di merito.

  • R.D. n. 267/1942 art. 217, comma 2

    Norma richiamata dal ricorrente come disciplina di fattispecie alternative (es. bancarotta semplice documentale); la Corte ha distinto la fattispecie contestata valutando ulteriori elementi caratterizzanti la fraudolenza.

  • R.D. n. 267/1942 art. 220

    Ulteriore disposizione richiamata dal ricorrente; la Corte ha comunque ritenuto che la valutazione di merito avesse considerato elementi ulteriori rispetto alla sola omissione della consegna delle scritture.

  • Codice di procedura penale art. 192, comma 2

    Norma sulle presunzioni e sui limiti dell'inferenza; il ricorrente ha denunciato violazione per uso di inferenze doppie. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura perché il giudice di merito ha basato la decisione su un complesso di elementi concreti e non su mere, illegittime presunzioni isolate.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per la condanna alle spese e alla sanzione a carico del ricorrente.

  • Decreto-legge n. 137/2020 art. 23, comma 8 (convertito)

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza udienza e con conclusioni scritte delle parti; richiamata nel contraddittorio/processo in cancelleria.

Massime di principio

  • La mera mancata consegna delle scritture contabili può costituire elemento importante, ma non sempre sufficiente da sola a escludere o affermare la bancarotta fraudolenta: il giudice valuta il quadro complessivo (comportamento dell'amministratore, irreperibilità, sede fittizia, anomalie contabili, operazioni sospette con terzi).
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale è richiesto non solo l'omissione materiale delle scritture ma anche il dolo specifico: questo può essere desunto da molteplici indizi concordanti, non necessariamente dalla prova diretta di distrazione o distruzione se il contesto rende probabile la condotta fraudolenta.
  • Le inferenze sulla sussistenza del dolo devono risultare fondate su un ragionamento logico e su elementi probatori concreti; l'impugnazione in cassazione che si limiti ad attaccare singoli passaggi senza esporre censure specifiche rischia l'inammissibilità.
  • La distinzione tra bancarotta distrattiva e documentale è sostanziale: l'assoluzione per distrazione non preclude la responsabilità per documentale se mancano le scritture e sussistono indizi di occultamento o frode documentale.
  • In sede di appello il ricorrente deve contestare in modo specifico la ricostruzione fattuale del giudice di merito; censure generiche o non confrontate con tutti gli elementi non obbligano la Corte d'appello a risposta diversa.
  • Proceduralmente, ricorsi che non siano adeguatamente fondati o siano aspecifici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende per colpa nell'impugnazione.

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