Sentenza n. 317/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento sottoscritto in data 2 aprile 2025, tramesso con PEC prot. GE 2025/0083098 del 2 aprile 2025, con il quale il Dirigente dell'Unità Operativa Edilizia Privata e S.U.A.P.E. del Comune di Perugia dava riscontro alla segnalazione di abuso edilizio dei ricorrenti confermando il “volume urbanistico calcolato in sede di istruttoria relativa al Permesso di Costruire n. 129 del 17.07.2018 rilasciato a favore della Soc. ARCO s.r.l. per la costruzione del fabbricato plurifamiliare” in tal modo negando l'adozione dei provvedimenti sanzionatori richiesti; - di ogni altro atto presupposto inerente e/o conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale del 2 aprile 2025 che ha respinto la segnalazione di presunti abusi edilizi e negato l'adozione di provvedimenti sanzionatori, confermando il volume urbanistico assentito con il permesso di costruire n. 129/2018
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di un'abitazione situata a monte rispetto a un edificio plurifamiliare di cinque piani realizzato su area classificata B5, hanno dedotto la violazione dell'art. 27 d.P.R. 380/2001, dell'art. 141 l.r. Umbria n. 1/2015, dell'art. 22 r.r. Umbria n. 2/2015 e dell'art. 118 del TUNA del PRG comunale, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria, macroscopica illogicità, travisamento dei fatti e sviamento. In particolare, hanno sostenuto che il Comune avesse sovrastimato la superficie e la volumetria edificabile autorizzata con il permesso di costruire n. 129/2018, omettendo di detrarre la volumetria già utilizzata da un edificio bifamiliare assentito nel 1990, quella relativa a un annesso censito catastalmente e quella derivante da un'erronea maggiore estensione del lotto B5. Hanno inoltre contestato la rappresentazione del confine tra l'area B5 e quella destinata a parco pubblico PPU, la qualificazione dell'annesso come manufatto diruto e l'idoneità della motivazione comunale, chiedendo una CTU o una verificazione. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'irricevibilità e l'inammissibilità delle censure rivolte sostanzialmente contro il permesso del 2018, nonché il difetto di legittimazione e interesse, e ha difeso la correttezza dei calcoli e dell'istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni preliminari perché infondato nel merito. Ha ritenuto adeguata la motivazione della nota impugnata, anche mediante rinvio alla precedente nota del 14 gennaio 2019, agli atti dell'istruttoria e agli elaborati allegati al permesso di costruire, precisando che il provvedimento va letto nel contesto del procedimento e che non è necessaria la trascrizione integrale degli atti richiamati. Ha negato la verificazione e la CTU perché la parte ricorrente non aveva fornito un principio di prova idoneo a confutare le misurazioni e le spiegazioni del Comune; la richiesta è stata qualificata come esplorativa. La perizia di parte è stata ritenuta mero elemento indiziario e non prova autonoma. Nel merito, il Collegio ha ritenuto non dimostrata la sovrastima della superficie B5, poiché le misurazioni comunali risultavano coerenti con quella indicata nel permesso e le misurazioni dei ricorrenti si fondavano su elaborati digitali pubblicati sul sito comunale a fini meramente informativi e privi di ufficialità metrica. Ha escluso lo scomputo della volumetria dell'edificio bifamiliare, perché risultava collocato interamente in area PPU e la questione era comunque già stata esaminata dal Comune nel 2019 senza impugnazione della relativa determinazione. Ha escluso anche lo scomputo dell'annesso, poiché nel 2018 era ampiamente diruto e non ne era ricostruibile con certezza la consistenza; i dati catastali avevano valore meramente indiziario e le fotografie consentivano di individuare, al più, l'area di sedime, non altezza e dimensioni del manufatto. Ha infine ritenuto coerenti i calcoli comunali della volumetria, pari a 3597 mc e corrispondenti a 1198,6 mq di SUC, comprensivi degli incrementi previsti per sostenibilità energetica ed efficientamento. Spese integralmente compensate per la natura tecnica delle questioni.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione all'obbligo comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, ma il ricorso è stato respinto perché non è stata dimostrata l'illegittimità dell'edificazione né l'omessa repressione di un abuso.
art. 141 l.r. Umbria n. 1/2015
Invocato dai ricorrenti quale disciplina regionale dei poteri repressivi in materia edilizia; il giudice non ha ravvisato i presupposti per il loro esercizio.
art. 22 r.r. Umbria n. 2/2015
un edificio deve ritenersi esistente anche laddove sussistano elementi tali da consentire di ricostruirne la consistenza
La disposizione è stata invocata per sostenere che l'annesso censito e documentato fotograficamente dovesse essere computato nella volumetria esistente. Il TAR ha ritenuto non dimostrabile la consistenza del manufatto nel 2018, essendo largamente diruto e privo di elementi sufficienti per ricostruirne sagoma, altezza e dimensioni.
art. 118 del TUNA del PRG del Comune di Perugia
La norma, che disciplina l'indice edificatorio della zona B5, è stata ritenuta correttamente applicata dal Comune nel calcolo della volumetria e della SUC assentibili.
art. 147-bis l.r. Umbria n. 1/2015
Richiamato dai ricorrenti in relazione al superamento delle tolleranze costruttive; il giudice non ha accolto la ricostruzione tecnica posta a fondamento della censura.
Massime di principio
- La motivazione di un provvedimento amministrativo può essere ricavata, anche per relationem, dall'insieme dell'istruttoria, dagli atti espressamente richiamati e dalle precedenti interlocuzioni procedimentali, senza necessità di trascrivere integralmente nel provvedimento il contenuto degli atti richiamati, purché le ragioni della decisione siano effettivamente conoscibili.
- Nel giudizio amministrativo, chi contesta dati tecnici e misurazioni posti a fondamento di un titolo edilizio deve fornire almeno un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità dei dati amministrativi; in mancanza, la richiesta di verificazione o CTU può essere respinta perché meramente esplorativa.
- La perizia tecnica di parte costituisce un'allegazione difensiva avente valore meramente indiziario e non esonera la parte dall'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda.
- Ai fini del computo della volumetria urbanisticamente rilevante, un manufatto diruto può essere considerato edificio preesistente soltanto quando la sua consistenza sia ricostruibile attraverso elementi essenziali quali murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura, oppure mediante documentazione storica e verifiche dimensionali attendibili; catastazione e fotografie che dimostrino soltanto l'area di sedime non sono sufficienti.
- Le risultanze catastali hanno, in materia urbanistico-edilizia, valore meramente indiziario e non provano con certezza né la consistenza effettiva dell'immobile né la sua conformità urbanistico-edilizia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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