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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16082/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, in riforma della pronuncia di assoluzione del Tribunale di Foggia emessa con giudizio abbreviato, li ha condannati anche per il reato di spendita e detenzione di monete falsificate. Denunciano vizi di motivazione (mancanza di autonoma argomentazione della Corte territoriale) e la violazione delle norme che impongono la rinnovazione dell'istruttoria quando il pubblico ministero impugni una sentenza assolutoria fondata su prova dichiarativa (art. 603 c.3-bis c.p.p.), sostenendo che la Corte di appello ha "ribaltato" la valutazione delle dichiarazioni testimoniali senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria e invocano anche profili costituzionali e CEDU (artt. 11, 24, 111 Cost., art. 6 CEDU) nonché norme procedurali (artt. 125, 192 e 603 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (fondandosi sul primo motivo): ha ritenuto che la sentenza di appello caduta il 23/11/2021 sia viziata per avere riformato l'assoluzione pronunciata in primo grado modificando la valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.3-bis c.p.p. (norma applicabile ratione temporis). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 603 c. 3-bis c.p.p.

    Prevede che, se il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la sentenza di appello che affermi la responsabilità dell'imputato deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria se opera una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva; in mancanza la motivazione è viziata.

  • art. 603 c. 3 (terzo comma) c.p.p.

    Prevede la rinnovazione dell'istruttoria nelle ipotesi previste dal 3-bis; richiamata come regola di svolgimento dell'accertamento probatorio quando è necessaria la rideterminazione della prova dichiarativa.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma sulla motivazione della sentenza e sulla necessità che il giudice dia conto delle ragioni della decisione; richiamata nei profili di vizio di motivazione denunciati dai ricorrenti.

  • art. 192 c.p.p.

    Disciplina la lettura e l'assunzione delle dichiarazioni rese all'istruttoria e la valutazione della prova dichiarativa; rilevante rispetto alla tutela del diritto di difesa e alla correttezza della valutazione probatoria.

  • art. 455 c.p.

    Norma sostanziale relativa alla spendita e detenzione di monete falsificate, reato contestato agli imputati; contestata e riesaminata nella fase di appello.

  • artt. 11, 24, 111 Cost.

    Richiamate dai ricorrenti in termini di garanzie costituzionali del giusto processo, diritto di difesa e ragionevole durata del processo; sottolineano il rilievo costituzionale della corretta formazione della prova e della motivazione giudiziale.

  • art. 6 CEDU

    Rinvocato in ordine alla tutela del diritto a un giusto processo; impone corrette garanzie procedurali nella valutazione della prova e nella rinnovazione dell'istruttoria quando necessario.

  • legge n. 103/2017

    Ha introdotto (tra l'altro) l'art. 603 c.3-bis c.p.p.; la Cassazione rileva che la disposizione è operativa ratione temporis rispetto al caso in esame.

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero impugna un'assoluzione fondata su elementi di prova dichiarativa e la corte d'appello intende modificare la valutazione di tali dichiarazioni, deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria (ai sensi dell'art. 603 c.3-bis c.p.p.); in mancanza la decisione d'appello è viziata e annullabile.
  • La nozione di "prova dichiarativa" comprende dichiarazioni percettive e valutative rese oralmente (testimonianze, confronti, ricognizioni, dichiarazioni dell'imputato) e, se decisive per l'assoluzione di primo grado, richiedono particolare cautela in sede di impugnazione del PM.
  • La Corte d'appello non può limitarsi a richiamare l'atto di impugnazione del pubblico ministero senza fornire autonome e complete argomentazioni a sostegno della diversa valutazione probatoria; la motivazione deve essere esplicita e giustificare il cambiamento della valutazione delle dichiarazioni.
  • La regola della rinnovazione dell'istruttoria si applica anche quando l'assoluzione di primo grado è stata pronunciata dopo giudizio abbreviato non condizionato.
  • Il mancato rispetto delle garanzie procedurali previste per la rinnovazione determina l'annullamento della sentenza di condanna con rinvio per nuovo giudizio, non necessariamente comportando l'assoluzione immediata degli imputati.

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