Cassazione Penale, Sentenza n. 10015/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a 181 giorni di restrizione cautelare (inframuraria e domiciliari) per presunti reati connessi alla somministrazione/cessione illegale di sostanze vietate (clembuterolo, desametasone) nell'attività di mediatore di bestiame; l'Anali fu poi assolto con sentenze divenute irrevocabili emesse dai tribunali di Rovigo, Padova e Ferrara. La Corte d'appello di Bologna rigettò la richiesta ritenendo che, pur non emergendo prova penale sufficiente, i fatti accertati e le numerose captazioni telefoniche dimostravano la sistematicità della detenzione e cessione di prodotti vietati da parte dell'Anali, qualificando la sua condotta come dolosa e dunque ostativa all'indennizzo. Il ricorrente ha impugnato sostenendo l'inesistenza del nesso causale fra la sua condotta e la misura cautelare, l'inaffidabilità di alcune intercettazioni e dichiarazioni, l'assenza di possesso effettivo dei farmaci e la mancanza di accertamento del "pericolo concreto".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che, sulla base di molteplici elementi probatori (captazioni, riscontri fattuali richiamati nelle sentenze assolutorie), ha accertato in termini di certezza la sistematicità della detenzione e cessione delle sostanze vietate da parte dell'Anali. La Cassazione ha ricordato che nel giudizio per riparazione il giudice può compiere una valutazione ex ante autonoma e con diverso standard probatorio rispetto al processo penale, verificando se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di illegalità e dunque abbia cagionato la misura cautelare; la pluralità di indizi giustificava la qualificazione della condotta come ostativa all'indennizzo. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
codice penale
articoli 440 e 442 cod.pen.
Articoli indicati come titoli delle imputazioni per la somministrazione/cessione di sostanze nocive agli animali; la Cassazione ha usato tali contestazioni come contesto della vicenda ma ha sottolineato che l'assoluzione non impedisce l'accertamento fattuale ai fini della riparazione
codice di procedura penale
art. 192, comma 3, cod.proc.pen.
Richiamato nel ricorso circa l'affidabilità di dichiarazioni di coimputati; la Corte ha ritenuto che anche dichiarazioni eventualmente non pienamente riscontrate non cancellano il complesso degli indizi acquisiti
Giurisprudenza (Sez. 4, Sentenza n. 34438 del 02/07/2019, Rv. 276859)
Sulla possibilità, nel giudizio per riparazione, di attribuire agli stessi fatti accertati una diversa valutazione probatoria rispetto al processo penale
Principio che il criterio "al di là di ogni ragionevole dubbio" è proprio del giudizio di responsabilità penale e non vincola la valutazione del giudice della riparazione
Giurisprudenza (Sez. 4, Sentenza n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082)
Criteri per la valutazione del dolo o della colpa grave nel giudizio di riparazione
Il giudice della riparazione deve valutare ex ante se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di configurabilità di un illecito, senza riesaminare la responsabilità penale nel merito
Massime di principio
- L'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente, con standard probatorio diverso, se l'imputato abbia con dolo o colpa grave causato la falsa apparenza di criminalità che ha legittimato la misura cautelare
- Una pluralità di indizi convergenti (intercettazioni, riscontri fattuali, dichiarazioni) può, pur non consentendo la condanna penale, giustificare la misura cautelare e ostare al riconoscimento della riparazione
- In sede di riparazione è rilevante l'accertamento ex ante del "pericolo concreto" e del nesso causale fra la condotta dell'interessato e l'adozione della misura; l'attore deve provare che la custodia cautelare non sia stata determinata da sue condotte dolose o gravemente colpose
- Impugnare singoli elementi probatori (es. dichiarazioni di taluni coimputati o singole intercettazioni) è possibile, ma non basta se il contesto probatorio complessivo mostra sistematicità di comportamenti compatibili con l'apparenza di illecito
- Chi richiede la riparazione deve curare la prova del mancato nesso causale e della non riconoscibilità della condotta come causa della misura; in caso di rigetto, sono possibili condanne alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte resistente
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