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Sentenza

Sentenza del 09/07/2020 n. 14567 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto nulla l'iscrizione ipotecaria iscritta ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973 per mancata preventiva notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50, comma 2, nonostante fosse decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 50 e 77 del DPR 602/1973 nonché contestava l'accertamento della presunta nullità dell'iscrizione ipotecaria; contestava inoltre la valutazione circa la regolarità delle notifiche delle cartelle, allegando copie delle ricevute di notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di prova della regolarità della notificazione del ricorso per cassazione: la ricorrente non ha prodotto l'avviso di ricevimento e ha richiesto il duplicato dell'avviso alle poste solo il 24 gennaio 2020, senza aver riattivato tempestivamente il processo notificatorio né chiesto in udienza la remissione in termini. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di notificazione non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve tempestivamente compiere gli atti necessari per il completamento della notifica, entro il limite temporale pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., salvo prove rigorose di circostanze eccezionali. Non essendovi stata attività difensiva della controparte, nulla sulle spese, ma la società ricorrente è onerata dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50

    Prevede l'avviso di intimazione prima di procedere a iscrizione ipotecaria; la CTR aveva ritenuto necessario l'avviso quando era decorso oltre un anno dalla notifica della cartella.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria per crediti tributari; la vicenda riguardava la validità dell'iscrizione eseguita ai sensi di tale norma in assenza della preventiva intimazione di pagamento.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26

    Richiamato dalla ricorrente in tema di regolarità delle notifiche delle cartelle, contestando l'accertamento sulla correttezza del procedimento di notifica.

  • Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 3

    Norma invocata per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto). La Corte ha comunque deciso per inammissibilità procedurale, senza esame di merito.

  • Codice di procedura civile, articolo 291

    Regola la rinnovazione della notificazione; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. nel caso di specie.

  • Codice di procedura civile, articolo 325

    Indicazione dei termini processuali la cui metà costituisce limite pratico per il completamento tempestivo della notificazione in caso di esito negativo, richiamata dalla Corte come criterio di tempestività.

  • Legge n. 890 del 1982, articolo 6, comma 1

    Norma relativa al procedimento postale e al rilascio di duplicati degli avvisi; la Corte ha osservato che il duplicato è stato richiesto tardivamente dalla ricorrente.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    Prevede la maggiorazione del contributo unificato in caso di determinate condizioni; la Corte ha dato atto dell'obbligo per la società ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Se una notificazione processuale non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, il notificante deve tempestivamente attivarsi per completarla; il mancato tempestivo perseguimento dell'adempimento può determinare l'inammissibilità di atti successivi (anche in cassazione).
  • La produzione dell'avviso di ricevimento (o suo duplicato) è essenziale per provare la regolarità della notificazione; richiedere il duplicato tardivamente può essere considerato insufficiente se non accompagnato da azioni immediate per riattivare la notificazione.
  • Non è automaticamente concedibile un termine per il deposito di documenti non prodotti in cassazione per mancanza di avviso di ricevimento; l'eventuale remissione in termini deve essere chiesta tempestivamente e motivata.
  • La rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. e le deroghe ai termini ordinari sono ammesse solo in presenza dei presupposti rigorosi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza; l'inerzia o i ritardi del notificante sono valutati sfavorevolmente.
  • Sulle questioni sostanziali (es. nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata intimazione ex art. 50 DPR 602/1973) il giudice di legittimità può non pronunciarsi se il ricorso è inammissibile per profili processuali; per tutelare i propri diritti sostanziali è quindi cruciale curare la regolarità procedurale.

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