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Sentenza

Sentenza n. 13174/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione e previa adozione di ogni misura cautelare ritenuta più opportuna: a) del decreto del Ministero del Turismo n. 77309 del 20.05.2026, di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, profilo Funzionario giuridico-amministrativo (cod. TUR-GA); b) della graduatoria finale di merito del profilo TUR-GA, nella parte in cui colloca la ricorrente alla posizione n. 68, con punteggio complessivo pari a 29 punti (29 prova scritta; 0 titoli) e la dichiara mera idonea; c) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi – per quanto occorra – il bando di concorso, nella parte in cui risulta interpretato/applicato in modo lesivo, i verbali della Commissione esaminatrice in punto di valutazione dei titoli, nonché gli atti di approvazione e pubblicazione degli esiti delle prove e delle graduatorie; E per l’accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione di punti 2,5 per la laurea magistrale LM-38 “Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale”, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. d), del bando, con conseguente rideterminazione del punteggio complessivo, ricalcolo della graduatoria TUR-GA e collocazione della ricorrente in posizione utile all’assunzione.

Giustizia amministrativa202607172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il profilo di Funzionario giuridico-amministrativo, nella parte in cui non attribuiva alla ricorrente il punteggio per la laurea magistrale e la collocava al 68° posto come mera idonea

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria finale e gli atti connessi, deducendo la violazione dell’art. 8, comma 3, lett. d), del bando di concorso. In particolare, lamentava la mancata attribuzione di 2,5 punti per la laurea magistrale LM-38 posseduta, con conseguente erronea determinazione del punteggio complessivo, collocazione al 68° posto e mancato inserimento tra i vincitori. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto alla rivalutazione del titolo, al ricalcolo della graduatoria e all’assunzione.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha adottato un decreto di approvazione della graduatoria rettificata, all’esito dell’attività istruttoria sui requisiti e sui titoli valutabili, collocando la ricorrente al 7° posto tra i vincitori e riconoscendole, in sostanza, il punteggio aggiuntivo rivendicato. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’intervento amministrativo aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, accertando l’illegittimità del provvedimento originario per la mancata attribuzione del punteggio previsto dalla lex specialis per il titolo posseduto e condannando il Ministero al pagamento di euro 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore. Le spese sono state compensate nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, lett. d), del bando di concorso

    La disposizione della lex specialis prevedeva l’attribuzione di 2,5 punti per il titolo di studio posseduto dalla candidata; la mancata attribuzione è stata ritenuta illegittima ai fini della soccombenza virtuale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa azionata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La mancata attribuzione, in una procedura concorsuale, del punteggio previsto dalla lex specialis per un titolo effettivamente posseduto dal candidato rende illegittima la graduatoria nella parte corrispondente.
  • Ai fini della regolazione delle spese, anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare la soccombenza virtuale e porre le spese a carico dell’amministrazione quando l’intervento satisfattivo ha eliminato un’illegittimità originariamente sussistente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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