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Sentenza

Sentenza n. 265/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’ordinanza del Responsabile del Servizio polizia locale n. 5 del 28 maggio 2025; - di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, ivi compresi la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 14 aprile 2022, la relazione tecnica di viabilità in data 8 febbraio 2022 e l’ordinanza del Responsabile del Servizio polizia locale n. 7 in data 8 luglio 2025; quanto ai motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2025: - dell’ordinanza del Responsabile del Servizio polizia locale n. 12 del 18 ottobre 2025; - di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, ivi compresi la relazione tecnica del 14 ottobre 2025, la PEC prot. n. 6508 del 18 ottobre 2025, l’autorizzazione in deroga del 28 novembre 2025, la PEC prot. n. 7207 del 28 novembre 2025; - degli atti già gravati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Giustizia amministrativa202500328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali istitutive e confermative del senso unico permanente su Via del Lavoro, nonché autorizzazione in deroga rilasciata all'impresa ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del responsabile del Servizio di polizia locale che aveva istituito un senso unico permanente su Via del Lavoro, l'originaria deliberazione della Giunta comunale e la successiva ordinanza di rettifica, lamentando che la misura impedisse o rendesse estremamente difficoltoso l'accesso dei mezzi pesanti al proprio stabilimento. Il ricorso introduttivo deduceva: violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e mancata interlocuzione con gli operatori economici; violazione degli artt. 5, 6 e 7 del Codice della strada, dell'art. 41 Cost. ed eccesso di potere per carenza istruttoria, mancata ponderazione degli interessi, sproporzionalità e omessa considerazione dell'alternativa consistente nell'inversione del senso unico; in subordine, ulteriore violazione della disciplina del Codice della strada e del d.m. 5 novembre 2001, n. 6792, assumendo che la larghezza della carreggiata consentisse il doppio senso di marcia e che sicurezza e fluidità potessero essere garantite mediante divieti di sosta e dissuasori. Dopo l'accoglimento cautelare ai soli fini del riesame, il Comune ha adottato una nuova relazione istruttoria e l'ordinanza n. 12 del 18 ottobre 2025, confermando il senso unico, e ha rilasciato alla ricorrente un'autorizzazione in deroga. Con motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; violazione del Codice della strada, del d.m. n. 6792/2001 e dell'art. 41 Cost., nonché eccesso di potere e sviamento, contestando l'adeguatezza dell'istruttoria e delle motivazioni sulla sicurezza, sui flussi di traffico, sulle esigenze delle altre imprese e sull'attraversamento della strada da parte dei muletti della controinteressata; infine, ha contestato le condizioni dell'autorizzazione in deroga, la sua durata, la limitazione ai mezzi identificati, l'obbligo del moviere, il transito contromano e la base normativa del potere esercitato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'impugnazione degli atti originari. La deliberazione della Giunta del 2022 conteneva un errore materiale, indicando Via dell'Unità anziché Via del Lavoro, e non risultava immediatamente lesiva né idonea a rendere conoscibili la strada e la direzione del senso unico; la misura è divenuta effettivamente conoscibile e lesiva con l'ordinanza del responsabile della polizia locale e con l'apposizione della segnaletica. Il ricorso introduttivo è stato tuttavia dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: l'ordinanza n. 12 del 2025, adottata dopo l'ordinanza cautelare propulsiva, non era una mera conferma esecutiva, ma una nuova espressione del potere amministrativo, preceduta da supplemento istruttorio, sicché l'interesse della ricorrente si concentrava sul nuovo provvedimento. Quanto ai motivi aggiunti, il primo è stato respinto perché, nel riesame disposto dal giudice, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 costituisce un inutile aggravamento: non si tratta di un nuovo procedimento a istanza di parte, ma della rinnovazione dell'attività amministrativa nell'ambito di un processo già instaurato e assistita dal contraddittorio processuale. Il secondo motivo è stato respinto. La regolazione del traffico costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità o palese inattendibilità delle valutazioni tecniche. Il Comune aveva ragionevolmente considerato la larghezza effettiva della strada, la presenza di mezzi pesanti, gli stabilimenti posti su entrambi i lati, le esigenze logistiche della controinteressata, la sicurezza degli attraversamenti dei muletti, i flussi di traffico verso il tratto urbano della SP 201 e le criticità della rotatoria. Le contestazioni della ricorrente, fondate anche su rilevazioni svolte in una sola giornata, non dimostravano l'inattendibilità manifesta dell'istruttoria né lo sviamento di potere. Non era necessario esaminare ogni soluzione alternativa, come sovrapassi o sottopassi, in assenza di elementi idonei a rendere inattendibile la soluzione prescelta. Il terzo motivo è stato anch'esso respinto. L'autorizzazione in deroga costituiva una misura aggiuntiva e favorevole alla ricorrente, indipendente dalla legittimità della scelta principale sul senso unico; pertanto, la ricorrente non aveva interesse a contestarne la base normativa ove l'accoglimento avrebbe comportato la perdita, e non l'estensione, della deroga. Le condizioni dell'autorizzazione non erano manifestamente irragionevoli, essendo funzionali a circoscrivere e controllare una deroga concessa nell'interesse di un singolo operatore. La disciplina sui sensi unici alternati non era pertinente, perché il Comune non aveva istituito un senso unico alternato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura di omessa comunicazione di avvio è stata dedotta nel ricorso introduttivo, ma il giudizio su tali atti è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è necessario nel riesame di un provvedimento disposto dal giudice, perché tale attività costituisce rinnovazione di fasi del procedimento nell'ambito di un processo già instaurato e non un nuovo procedimento a istanza di parte.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 285/1992

    I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

    L'istituzione del senso unico è disposta mediante ordinanza motivata dell'organo competente e diviene conoscibile al pubblico attraverso la prescritta segnaletica.

  • art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. 285/1992

    Consente l'istituzione con ordinanza di obblighi, divieti e limitazioni permanenti per le strade o i tratti di strada fuori dai centri abitati.

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 285/1992

    Consente l'istituzione con ordinanza di obblighi, divieti e limitazioni permanenti per le strade o i tratti di strada all'interno dei centri abitati.

  • art. 61 d.lgs. 285/1992

    Il limite di larghezza dei veicoli è stato utilizzato dal Comune e dal giudice come parametro, da valutare insieme alle sporgenze e alle concrete caratteristiche della strada, per apprezzare la sicurezza del doppio senso di marcia.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 285/1992

    La finalità primaria della disciplina della circolazione stradale è stata individuata nella tutela della vita umana e della sicurezza.

  • art. 39 d.lgs. 285/1992

    La disciplina relativa alla regolazione dei sensi unici alternati non è pertinente quando il provvedimento istituisce un senso unico permanente e non alternato.

  • art. 188 d.P.R. 495/1992

    La disposizione richiamata nell'autorizzazione in deroga è stata contestata dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato un interesse attuale a ottenere l'annullamento della deroga favorevole.

  • art. 110 d.P.R. 495/1992

    La disciplina degli impianti semaforici per sensi unici alternati permanenti oltre determinate lunghezze non si applica al senso unico permanente oggetto di causa.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica è stata posta dalla ricorrente in bilanciamento con le esigenze pubbliche di sicurezza e fluidità della circolazione; il giudice ha ritenuto ragionevole il sacrificio imposto alla singola impresa alla luce dell'interesse complessivo alla sicurezza stradale.

  • d.m. 5 novembre 2001, n. 6792

    Le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade non impediscono all'amministrazione di istituire un senso unico quando le concrete esigenze di viabilità lo rendano ragionevole, anche se la strada rispetta i requisiti dimensionali minimi.

Massime di principio

  • Il provvedimento di regolazione della circolazione stradale diviene lesivo e impugnabile, ai fini della decorrenza del termine, quando la misura è effettivamente disposta dall'organo competente e resa conoscibile mediante la prescritta segnaletica; una precedente indicazione programmatica o erronea dell'organo politico, non immediatamente lesiva e non idonea a individuare con certezza strada e direzione, non determina di per sé la tardività dell'impugnazione.
  • Quando il giudice dispone il riesame di un provvedimento amministrativo mediante un'ordinanza cautelare propulsiva, l'amministrazione riacquista l'intero potere decisionale sull'affare. Il nuovo atto, se adottato all'esito di una rinnovata istruttoria e non meramente esecutivo o integralmente satisfattivo, costituisce una nuova espressione della funzione amministrativa e determina l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse, trasferendo l'interesse di impugnazione sul nuovo provvedimento.
  • Nel riesame amministrativo disposto dal giudice nell'ambito di un processo già instaurato non è necessario il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché non si tratta di un nuovo procedimento a istanza di parte e il contraddittorio processuale assicura la tutela del privato contro la nuova determinazione.
  • Le scelte di regolazione del traffico sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità o palese inattendibilità delle valutazioni tecniche; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione comparando le diverse soluzioni viabilistiche astrattamente possibili.
  • Il rispetto dei requisiti dimensionali minimi di una strada non rende illegittima l'istituzione di un senso unico, se l'amministrazione ha considerato le concrete caratteristiche della sede viaria, le dimensioni e le manovre dei mezzi pesanti, i flussi di traffico, la sicurezza degli utenti e gli effetti sulle attività presenti, fornendo una motivazione non manifestamente illogica.
  • Una deroga al senso unico rilasciata a favore dell'operatore direttamente inciso costituisce misura aggiuntiva e favorevole, distinta dalla scelta generale di viabilità; il beneficiario non ha interesse a contestarne la legittimità quando l'eventuale accoglimento determinerebbe la perdita della deroga senza conseguire l'inversione del senso unico auspicata. Le condizioni limitative sono legittime se funzionali a circoscrivere, controllare e rendere sicuro l'uso della deroga e non risultano manifestamente irragionevoli.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàPartecipazione al procedimentoAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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