Sentenza n. 1800/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento a) dell' avviso comunicato in data 28.10.2025, con cui è stato reso noto l'esito della prova scritta del concorso pubblico tenutosi in data 21.10.2025, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti (Codice 02), indetto dal Ministero della Giustizia, nella parte in cui la ricorrente, sig.ra Vanessa BENCIVENGA, è stata dichiarata “non idonea” per mancato raggiungimento del punteggio minimo, messo a disposizione accedendo con credenziali SPID nella propria area riservata della piattaforma inPA; b) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti di cui in narrativa; c) ove occorra, dei verbali della Commissione esaminatrice, con particolare riferimento a quelli relativi alla predisposizione dei quesiti della prova scritta, alla definizione delle risposte esatte e alla correzione degli elaborati, nella parte di interesse della ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, il bando di concorso, ove interpretato in senso ostativo all'accoglimento del presente ricorso; e) di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente, comunque connesso a quello impugnato; nonché per l'accertamento e la declaratoria: - del diritto della ricorrente alla rettifica del punteggio conseguito nella prova scritta, previo riconoscimento della correttezza delle risposte fornite ai quesiti contestati o, in subordine, previa neutralizzazione degli stessi, con conseguente ricalcolo del punteggio complessivo; - e per l'effetto, del diritto della ricorrente all'ammissione alla fase successiva del concorso e/o alla collocazione in posizione utile nella graduatoria finale di merito, di cui ci si riserva sin da ora l'impugnazione, con la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti, poiché ad oggi non ancora pubblicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico, nella parte in cui la candidata è stata dichiarata non idonea per il mancato raggiungimento della soglia minima, nonché i quesiti contestati e gli atti della commissione relativi alla predisposizione, valutazione e correzione della prova
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata, partecipante al concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia per il reclutamento di 2600 unità nell'Area assistenti, aveva conseguito 20 punti a fronte della soglia di idoneità fissata dalla lex specialis in 21 punti. Ha contestato la valutazione delle risposte fornite a quesiti della prova scritta, sostenendo che una risposta indicata come errata fosse invece corretta o, in subordine, che il quesito dovesse essere neutralizzato, con conseguente ricalcolo del punteggio e ammissione alla fase successiva. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Commissione Interministeriale Ripam e del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha rettificato in autotutela, aumentando il punteggio relativo al quiz n. 2. La controversia è quindi rimasta concentrata sul quiz n. 6, concernente la proporzione verbale "Titanic: X = Italia: Y", rispetto al quale la candidata aveva scelto la risposta che associava Titanic a Celine Dion e Italia a Mameli, mentre l'amministrazione aveva ritenuto corretta l'associazione Titanic-nave e Italia-dirigibile.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, riconoscendo la legittimazione della Commissione Ripam quale soggetto che aveva adottato gli atti della procedura concorsuale e del Ministero della Giustizia quale amministrazione beneficiaria degli effetti della graduatoria e futura datrice del rapporto di servizio. Ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere quanto al quiz n. 2, poiché l'amministrazione aveva già rettificato in autotutela il punteggio in senso favorevole alla candidata. Quanto al quiz n. 6, ha ritenuto invalida la risposta scelta dalla candidata, perché non omogenea sul piano concettuale: l'associazione tra l'esecutore della colonna sonora del film Titanic e l'autore di un canto risorgimentale non configurava una relazione analoga tra le due coppie di termini. Ha invece ritenuto corretta la risposta dell'amministrazione, secondo cui Titanic e Italia erano entrambi mezzi di trasporto, rispettivamente nave e dirigibile, considerando il riferimento a Italia come riferito al dirigibile Italia e non allo Stato italiano. In ogni caso, per effetto dell'incremento del punteggio già riconosciuto in autotutela, la candidata aveva raggiunto la soglia di 21 punti e superato la prova di resistenza. Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto nei termini indicati, con parziale cessazione della materia del contendere e spese compensate per la soccombenza reciproca e il tempestivo adeguamento dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata quando il contraddittorio è completo e la causa è sufficientemente istruita, previa informazione alle parti.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'amministrazione ha rettificato in autotutela il punteggio della candidata in relazione al quiz n. 2; tale intervento ha determinato la parziale cessazione della materia del contendere su quel profilo.
Massime di principio
- La legittimazione passiva in una controversia concorsuale spetta sia all'organo o organismo che ha adottato gli atti della procedura sia all'amministrazione destinataria degli effetti della graduatoria e titolare del futuro rapporto di servizio.
- Quando l'amministrazione rettifica in autotutela il punteggio contestato dal candidato, adeguandosi alla relativa pretesa, la controversia sullo specifico profilo può cessare parzialmente per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse azionato.
- Nella valutazione di una proporzione verbale, la risposta è corretta solo se il rapporto concettuale tra la prima coppia di termini è omogeneo e analogo a quello tra la seconda coppia; non è valida un'associazione priva di omogeneità tra le categorie dei termini.
- In una controversia concorsuale, il candidato supera la prova di resistenza quando la rettifica del punteggio, anche intervenuta in autotutela durante il giudizio, consente di raggiungere la soglia minima prevista dalla lex specialis.
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