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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16440/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un coniuge nei confronti dell’altro per ottenere lo scioglimento e la divisione dei beni compresi nella comunione legale, oltre alla condanna della controparte al pagamento della metà delle somme spese per la casa coniugale e alla restituzione della metà delle somme depositate su un conto corrente comune. Il Tribunale aveva disposto la divisione e condannato la convenuta al pagamento di una somma; la Corte d’appello aveva rigettato l’appello principale e quello incidentale. Avverso tale sentenza l’attore soccombente aveva proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso in cassazione con atto depositato l’11 marzo 2026. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e ha escluso ogni statuizione sulle spese di lite, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stata inoltre attestata la non debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell’esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In ragione dell’esito del giudizio è stata attestata la non debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta, comporta l’estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e assenza di attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia esclude, secondo la disciplina richiamata, la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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