Cassazione Penale, Sentenza n. 43403/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto della domanda di affidamento in prova. Deduce due motivi: (1) violazione dell'art. 47-ter Ord. pen. (segnalata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), perché il Tribunale avrebbe dato rilievo decisivo esclusivamente alla storia giudiziaria pregressa trascurando elementi positivi della "relazione di sintesi" (corretta condotta carceraria, permessi premio, liberazione anticipata, avvio di percorso di risocializzazione, disponibilità di lavoro); (2) vizio motivazionale: l'affermazione sulla "totale assenza di un serio e credibile percorso di revisione critica" sarebbe comunque scollegata dal contenuto integrale della relazione che, a suo dire, documenterebbe capacità di autocritica e consapevolezza del carattere deviante delle pregresse condotte.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'ammissione alle misure alternative (art. 47 e 47-ter Ord. pen. nell'ambito della legge n.354/1975), oltre alla natura e gravità del reato, è indispensabile valutare la condotta successiva al fatto e i comportamenti attuali per accertare l'avvio di un processo di recupero e la prevenzione della recidiva; è altresì principio che le relazioni degli organi di osservazione forniscono informazioni non vincolanti. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse ancora raggiunto la maturità necessaria: è stato rilevante, e sintomatico, il recente reato in esecuzione (introduzione nel territorio nazionale di oltre cinque chili di cocaina) avvenuto poco dopo la condanna e la custodia cautelare, che giustifica il prevalere degli elementi negativi sui positivi segnalati nella relazione di sintesi; gli operatori avevano, inoltre, valutato il processo di rielaborazione come embrionale e non consolidato, consigliando supporto psicologico e progressiva estensione di esperienze extra-murarie. La Corte conferma la valutazione discrezionale del Tribunale e condanna il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Fornisce il quadro normativo per le misure alternative e il trattamento penitenziario; la Corte richiama il principio che la valutazione per l'ammissione alle misure deve considerare sia la gravità del reato sia la condotta successiva e l'evoluzione della personalità del detenuto.
art. 47 Ord. pen.
Norma che disciplina le misure alternative: la sua interpretazione richiede l'esame dei comportamenti attuali del condannato e la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole all'affidamento.
art. 47-ter Ord. pen.
Regola valutazioni specifiche richieste per l'affidamento in prova; il ricorso lamentava la violazione di questa norma, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato correttamente l'insieme degli elementi, dando legittimo rilievo al reato successivo.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Fondamento di impugnazione in Cassazione per la denunzia di violazione di legge: il ricorrente ha invocato tale motivo per censurare l'applicazione delle norme sull'affidamento, ma la Corte l'ha ritenuto infondato.
art. 616, comma 1 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata alla fattispecie per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Per l'ammissione a misure alternative (es. affidamento in prova) il giudice deve valutare sia la gravità e la natura del reato sia la condotta successiva e i comportamenti attuali: è necessario un elemento positivo concreto e prognosticamente significativo di recupero.
- Le relazioni e le valutazioni degli organi di osservazione penitenziaria sono informative ma non vincolanti: il giudice di sorveglianza mantiene un margine discrezionale nel ponderare tali elementi rispetto al profilo di pericolosità e al rischio di recidiva.
- Un reato commesso in epoca successiva alla condanna o alla custodia cautelare costituisce un forte indicatore negativo e può legittimamente prevalere su elementi positivi episodici o non consolidati nella relazione di sintesi.
- Non è necessario dimostrare una completa revisione critica del passato: è sufficiente l'avvio di un processo di rielaborazione, ma tale avvio deve risultare concreto e consolidato per influire favorevolmente sulla decisione.
- In caso di decisione negativa il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; dunque le impugnazioni devono essere fondate sia sul piano giuridico sia su elementi fattuali convincenti.
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