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Sentenza

Sentenza n. 4765/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione della sentenza n. 5976/2021, pubblicata in data 17 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 13151/2020 e del decreto ingiuntivo n. 2824/2022 dell’11 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, sulla causa n. R.G. 9104/2022;

Giustizia amministrativa202507667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza del Tribunale di Roma e del connesso decreto ingiuntivo relativi alla restituzione di somme indebitamente trattenute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva dichiarato prescritto il diritto dell'amministrazione a ripetere le somme pagate anteriormente al 25 ottobre 2009 e aveva condannato il Ministero alla restituzione delle eventuali maggiori somme trattenute rispetto al credito non prescritto. È stato inoltre azionato il decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo, con cui il Tribunale aveva ingiunto al Ministero il pagamento di euro 767,96, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione nonostante il passaggio in giudicato dei titoli, la loro corretta notificazione all'Avvocatura dello Stato e alla sede reale dell'amministrazione e l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata. Ha chiesto l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alle spese e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'actio iudicati, rilevando che i titoli azionati erano passati in giudicato, erano stati correttamente notificati e non risultavano eseguiti. L'assenza di contestazioni da parte del Ministero ha ulteriormente confermato l'inadempimento. Il giudice ha chiarito che, in sede di ottemperanza, non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione alla sentenza e al decreto ingiuntivo, provvedendo al pagamento delle somme dovute, eventualmente ancora non corrisposte, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente. L'attività commissariale è stata dichiarata non remunerata. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché i titoli già riconoscevano rivalutazione monetaria e interessi legali, tenuto conto della peculiarità della materia, dei vincoli normativi e di bilancio e delle difficoltà connesse allo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 750,00 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine all'amministrazione e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta; la penalità di mora è applicabile secondo una valutazione discrezionale del giudice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per l'ulteriore violazione o inosservanza del giudicato, ma la sua applicazione non è automatica e può essere esclusa in ragione delle peculiarità del caso concreto.

  • l. n. 30/1997

    È richiamata in relazione al termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo presso la sede reale della pubblica amministrazione.

  • D.M. 55/2014

    È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, facendo riferimento ai compensi previsti per l'esecuzione mobiliare.

Massime di principio

  • Quando un titolo giudiziale passato in giudicato, correttamente notificato e divenuto esecutivo non risulta adempiuto dall'amministrazione, sussistono i presupposti per l'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve assicurare l'attuazione piena e integrale della statuizione contenuta nel titolo, senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già definitivamente riconosciuta dal giudicato.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza, ma richiede una valutazione delle circostanze concrete; può essere negata quando il titolo riconosca già rivalutazione e interessi e sussistano difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi, di bilancio e alla finanza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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