Cassazione Penale, Ordinanza n. 16816/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dell'art. 616 c.p.p. e in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso una sentenza della Corte di appello di Roma resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per l'asserita erronea qualificazione giuridica del fatto, invocando l'art. 448, comma 2, c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che la pronuncia impugnata non era una sentenza ex art. 444 c.p.p., bensì una sentenza adottata in sede di concordato sui motivi di appello; pertanto, l'accordo tra le parti sui punti concordati comporta la rinuncia a dedurre in sede di legittimità doglianze diverse, anche rilevabili d'ufficio, salvo i casi di pena illegale e di vizi concernenti la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione del giudice. Tali ipotesi non sono state ravvisate nel caso concreto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma ritenuto non pertinente perché la decisione impugnata non era una sentenza ex art. 444 c.p.p.
indica il rito di concordato in appello: l'accordo delle parti sui punti concordati comporta rinuncia a ulteriori doglianze in cassazione, salvo eccezioni limitate.
evocato solo per chiarire che la sentenza impugnata non rientrava in tale fattispecie processuale.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati comporta una sostanziale rinuncia a dedurre censure ulteriori, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio.
- L'unica deroga espressamente ammessa alla preclusione del ricorso riguarda l'ipotesi di pena illegale; restano inoltre deducibili solo vizi inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Non è consentito invocare la disciplina del ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. quando la decisione impugnata sia stata pronunciata in diverso rito, quale il concordato in appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della relativa causa, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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