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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36617/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Due proprietari hanno convenuto in giudizio i soggetti ritenuti responsabili di avere sbancato il terreno di loro proprietà per eseguire opere di copertura di una confinante discarica, causando asseriti danni patrimoniali. I ricorrenti hanno dedotto che i convenuti erano stati anche condannati in sede penale per danneggiamento e che il giudice civile avrebbe dovuto riconoscere, quantomeno, il danno derivante dalla sottrazione di materiale di rilevante volume, materiale che altrimenti sarebbe stato necessario acquistare presso cave. Il tribunale aveva accolto la domanda limitatamente ai costi di ripristino del terreno; la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo non dimostrato il danno-conseguenza, sulla base di una consulenza tecnica che escludeva incidenze sulla capacità produttiva e sul valore di mercato del fondo e di una perizia resa in diverso giudizio che non evidenziava modifiche significative dei luoghi. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 2043 c.c., assumendo che la sottrazione di materiale già accertata integra di per sé un danno conseguenza risarcibile e che la perizia di altro giudizio, cui i ricorrenti non avevano partecipato, non poteva essere valorizzata contro di loro. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese di lite, che avrebbe dovuto seguire l'eventuale accoglimento della domanda o comunque essere compensata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo, ritenendo fondato il rilievo per cui la sentenza impugnata non aveva adeguatamente spiegato perché la sottrazione di materiale dal fondo, pur accertata, non costituisse un danno conseguenza economicamente apprezzabile e risarcibile. La Corte ha invece ritenuto assorbito il secondo motivo relativo alle spese. La sentenza della corte d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla corte territoriale per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La norma sulla responsabilità aquiliana richiede il danno conseguenza, non essendo sufficiente il solo accertamento dell'evento lesivo; tuttavia, una sottrazione materiale economicamente valutabile può integrare un pregiudizio risarcibile se adeguatamente considerata dal giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese di lite, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibile compensazione delle spese; la censura è stata assorbita.

  • art. 181 del codice dei beni culturali

    È menzionato solo per indicare un diverso reato contestato in sede penale, risultato estinto; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile risarcitorio, la condanna generica pronunciata in sede penale per reato di danno accerta il danno evento e il nesso causale materiale, ma non esonera l'attore dall'allegare e provare il danno conseguenza.
  • Il danno risarcibile non può essere considerato "in re ipsa": deve emergere come conseguenza pregiudizievole concretamente accertata, anche tramite presunzioni, e il giudice deve motivare specificamente se esclude che una sottrazione di materiale o di utilità patrimoniale abbia un autonomo valore economico.
  • La valutazione sulla sussistenza e quantificazione del danno è tipicamente di merito e non è sindacabile in cassazione, ma la decisione è censurabile quando manca la spiegazione logica del perché un bene o materiale sottratto non abbia valore commercialmente apprezzabile o non determini un pregiudizio economicamente valutabile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civileImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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