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Sentenza

Sentenza n. 3705/2026 - Roma, Sezione 1

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente

Giustizia amministrativa202511686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 30 ottobre 2025. Tale comportamento è stato ritenuto satisfattivo rispetto alla pretesa azionata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., poiché l’Amministrazione ha attivato il procedimento mediante la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, realizzando il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere. Le spese di lite sono state compensate in ragione del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, tenuto conto dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.

    La cessazione dell’inerzia amministrativa nel corso del giudizio, mediante l’attivazione del procedimento richiesto, rende non più attuale la domanda avverso il silenzio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto [...] integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata, quando la domanda giudiziale riguarda l’attivazione del relativo procedimento.
  • Se, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’Amministrazione attiva il procedimento richiesto e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla brevità dell’intervallo tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta tuttavia possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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