Cassazione Penale, Ordinanza n. 15606/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per fatti di detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio. Deduceva vizio motivazionale, sostenendo di essere stato solo alla guida dell'auto e di aver dato un passaggio a un coimputato, ignorando ciò che questi deteneva; contestava inoltre che il bilancino di precisione non fosse nell'abitacolo prima della perquisizione, censurava l'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato e sosteneva che il rinvenimento di un cucchiaino, di un coltello a seghetto e di due taglierini non bastasse a ribaltare l'onere della prova. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero una mera riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese con motivazione logica, congrua e giuridicamente corretta dalla Corte territoriale. In particolare, la motivazione d'appello valorizzava le dichiarazioni del coimputato, il rinvenimento nell'auto di un bilancino di precisione, taglierini e lama, la presenza di tracce di sostanza stupefacente sugli strumenti, il rinvenimento in abitazione di crack e di un trituratore in metallo, nonché la fuga alla vista della polizia, ritenendo tali elementi gravi, univoci e concordanti nel senso della detenzione comune e della finalità di spaccio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen
in caso di inammissibilità del ricorso, e in assenza di causa non colpevole della determinazione dell'inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
la Corte richiama implicitamente il giudizio sulla gravità, precisione e concordanza degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, senza consentire una rivalutazione del fatto in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio mediante la mera riproposizione di censure di merito già esaminate e motivate in modo logico e coerente dal giudice di appello.
- La denuncia di vizio motivazionale è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a opporre una diversa lettura dei fatti.
- La responsabilità per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio può essere desunta da un quadro indiziario complessivo formato da dichiarazioni del coimputato, rinvenimenti nell'auto, presenza di strumenti tipicamente connessi allo spaccio, tracce di sostanza sui medesimi e comportamenti sintomatici come la fuga alla vista della polizia.
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa di inammissibilità, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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