Cassazione Penale, Ordinanza n. 04074/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di falsità ideologica o materiale e di truffa, deducendo come unico motivo un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi favorevoli alla concessione del trattamento di favore. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte d'appello aveva invece motivato in modo sufficiente richiamando gli indici di natura personale ritenuti ostativi al riconoscimento delle attenuanti.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
disposizione richiamata come base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della configurazione del reato.
art. 495 c.p.
disposizione richiamata come base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne approfondisce gli elementi costitutivi.
art. 640 c.p.
disposizione richiamata come base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne tratta il contenuto, limitandosi al controllo sulla motivazione in punto attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
norma implicitamente richiamata dalla doglianza sulle circostanze attenuanti generiche; il diniego è ritenuto legittimamente motivato sulla base di indici personali ritenuti decisivi.
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o meramente apparente; è sufficiente, invece, che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Nel rigettare la richiesta di attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, potendo limitarsi a quelli ritenuti significativi ai fini del giudizio.
- La censura di vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio non può tradursi in una semplice richiesta di rivalutazione del merito quando la decisione impugnata dia conto, in modo non illogico, delle ragioni del diniego.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →