Cassazione Penale, Sentenza n. 26348/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza che aveva ammesso Rosmini alla liberazione condizionale sostenendo la violazione dell'art. 4-bis (comma 2) dell'ordinamento penitenziario: il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso l'obbligo di acquisire il parere/dettagliate informazioni dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente, avendo inviato la richiesta ad un indirizzo di posta elettronica errato. Si censurava altresì che tale adempimento non potesse essere surrogato da precedenti informazioni richieste in occasione dell'ammissione alla semilibertà
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ricordato che la richiesta di informazioni al Comitato è un adempimento obbligatorio ma non vincolante: il Tribunale può decidere anche in assenza del parere decorso il termine di trenta giorni e può discostarsene, purché motivi adeguatamente la decisione. L'omessa corretta acquisizione del parere (per invio a indirizzo errato) non comporta automaticamente la nullità del provvedimento. Nel caso concreto il Tribunale aveva fornito motivazione sufficiente, richiamando le valutazioni positive già compiute all'epoca della semilibertà e i contributi del gruppo di osservazione e degli esperti (criminologo e psicologo) che attestavano una revisione critica del passato e l'assenza, nell'attualità, di collegamenti con la criminalità organizzata; pertanto non è stata ravvisata carenza motivazionale e il ricorso è stato respinto
Norme richiamate
art. 2 legge n. 203/1991
Stabilisce che i condannati per i delitti indicati nei commi dell'art. 4-bis possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 4-bis; vincola l'applicazione del beneficio alle condizioni previste dalla disciplina speciale
art. 4-bis legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)
Prevede che i condannati per reati di criminalità organizzata possano beneficiare di misure alternative o benefici penitenziari solo se hanno collaborato con la giustizia o se è accertata l'impossibilità di un'utile collaborazione. Impone al Tribunale di acquisire "dettagliate informazioni" tramite il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione; tale acquisizione è obbligatoria ma il parere non è vincolante
Corte costituzionale n. 271/1992 (richiamata)
Ha motivato la non vincolatività del parere del Comitato come condizione di legittimità costituzionale della norma, lasciando al giudice la decisione finale pur valorizzando il contributo informativo del Comitato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalate: Sez.1 n.3845/1994 Tantillo; Sez.1 n.1095/1992 Sodano; Sez.1 n.10290/2010 Trif; Sez.1 n.8319/2016 Padovani; Sez.1 n.26301/2019 Koci; Sez.1 n.203/2022 Cricrì)
Costante orientamento secondo cui: l'assenza del parere o la difformità tra parere e decisione impongono uno specifico e rafforzato onere motivazionale da parte del Tribunale; l'omessa acquisizione del parere non comporta automaticamente nullità se l'adempimento non riguarda diritti processuali delle parti e se il Tribunale fornisce motivazione adeguata
Massime di principio
- La richiesta di informazioni al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è un adempimento obbligatorio ma il relativo parere non vincola il Tribunale di sorveglianza: il giudice può decidere anche in assenza del parere decorso il termine di 30 giorni o può discostarsene motivando
- L'omissione formale o un errore (es. invio a indirizzo PEC errato) nella richiesta al Comitato non determina automaticamente la nullità del provvedimento: rileva se il Tribunale ha poi fornito motivazione adeguata basata su altri elementi
- In caso di assenza del parere o di decisione difforme dal parere ricevuto, il Tribunale ha un onere rafforzato di motivazione: deve indicare chiaramente i dati e le valutazioni che giustificano la decisione
- Nei procedimenti che riguardano condannati per reati di criminalità organizzata il giudizio deve valutare anche l'eventuale persistenza, nell'attualità, di collegamenti con la criminalità organizzata; informazioni pregresse (es. valutazioni in sede di semilibertà) possono essere valorizzate se pertinenti e aggiornate
- Per minimizzare rischi di impugnazione, gli uffici giudiziari devono documentare con cura l'effettiva richiesta al Comitato (indirizzo usato, data invio, eventuali tentativi ripetuti) e, in mancanza del parere, motivare specificamente le ragioni che consentono comunque la concessione del beneficio
- Se il ricorrente censura la mancata acquisizione del parere, il rimedio più efficace è dimostrare che il Tribunale ha tenuto conto di altre fonti probatorie o valutative che consentono una solida conclusione sulla mancata persistenza di rapporti con organizzazioni criminali
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