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Sentenza

Sentenza n. 364/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 186/2025 pubblicata il 19 marzo 2025, con cui è stato riconosciuto in favore della ricorrente il diritto ad usufruire del beneficio economico della carta docente e alla conseguente liquidazione dello stesso;

Giustizia amministrativa202500959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 186/2025, relativa al riconoscimento del beneficio economico della carta docente e alla liquidazione delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Ancona, di assegnarle le somme riconosciute per gli anni scolastici in relazione ai quali era stato accertato il diritto al beneficio della carta docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza civile era stata regolarmente notificata, era divenuta definitiva e il relativo giudicato risultava attestato dalla Cancelleria. Prima della proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Le amministrazioni intimate si sono costituite con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l’azionabilità della pretesa né dimostrare l’integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano trascorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato e ha ordinato alle amministrazioni resistenti di dare integrale esecuzione alla sentenza civile, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, ove occorra, delle strutture amministrative competenti. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico della carta docente riconosciuto dal giudicato civile.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è procedibile nei confronti di un’amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • Quando un giudicato impone all’amministrazione il pagamento di somme determinate o determinabili e l’amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’adempimento, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • La costituzione meramente formale dell’amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza del credito o di prova dell’adempimento, non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando l’inadempimento risulti dagli atti.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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