Sentenza n. 1154/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1495/2025, che aveva condannato il Ministero a pagare € 5.177,45, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e le spese liquidate
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza n. 1495/2025 del Tribunale di Cagliari, pubblicata il 5 novembre 2025, notificata il 20 novembre 2025 e passata in giudicato, non era stata eseguita dal Ministero, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La sentenza aveva riconosciuto € 5.177,45 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, e aveva liquidato le spese legali; aveva invece respinto la domanda relativa a diciotto giornate di festività soppresse. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Con istanza del 21 settembre 2026 ha poi dichiarato che la sentenza era stata integralmente eseguita e ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di avvenuta esecuzione della sentenza. Non ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’avvenuto pagamento non era documentato e il Collegio non poteva verificarne la data. Ha richiamato il principio dispositivo: fino a quando la causa è trattenuta in decisione, la parte può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia e il giudice deve prenderne atto dichiarando l’improcedibilità, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese e gli onorari sono stati compensati, anche per la mancata produzione della prova dell’ottemperanza.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1495 del 5 novembre 2025, pronunciata all’esito del procedimento R.G. n. 751/2025, con la quale è stato statuito
La tutela richiesta era quella dell’ottemperanza al giudicato; tuttavia, sopravvenuta la dichiarata esecuzione del titolo e venuto meno l’interesse alla decisione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
La ricorrente afferma che la decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione della Cancelleria in data 8 maggio 2026, versata agli atti del giudizio (v. allegato n. 3 al ricorso). Aggiunge che alla notifica della sentenza non è seguito l’adempimento da parte dell’Amministrazione e che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 20 novembre 2025, previsto dall’art. 14, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e ss.mm.ii., il quale, al comma 1, dispone che “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
La disposizione è richiamata quale termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima che il creditore possa procedere all’esecuzione forzata o notificare precetto. Il TAR non ha deciso una contestazione sull’applicazione di tale termine, essendo il ricorso divenuto improcedibile.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, fino a quando la causa non è trattenuta per la decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice deve prenderne atto dichiarando l’improcedibilità e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La dichiarazione di avvenuta esecuzione del giudicato non basta, da sola, a consentire la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando l’esecuzione non è documentata e il giudice non può verificarne l’effettiva data.
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