Ordinanza n. 1687/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio, Sez. II, n. 6279/2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado; possibile demolizione delle opere oggetto della controversia
Esito
Favorevole al ricorrente (società sportiva)
Prevale il privato
La controversia
La società sportiva dilettantistica ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi né le censure articolate contro la sentenza appellata. È invece indicato il rischio di demolizione delle opere, prospettato come pregiudizio irreversibile per l’appellante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata. Il Collegio ha ritenuto che le questioni dedotte necessitassero di approfondimento nella sede di merito e ha ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio irreversibile derivante dalla possibile demolizione delle opere. La sospensione è stata disposta per mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando le questioni dedotte richiedono approfondimento nella fase di merito e l’esecuzione della sentenza può determinare un pregiudizio irreversibile, il Consiglio di Stato può sospenderne l’esecutività per mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione definitiva.
- La possibile demolizione delle opere costituisce un pregiudizio irreversibile idoneo a integrare il periculum in mora ai fini della sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza appellata.
- La concessione della tutela cautelare in appello non anticipa la decisione sul merito quando il giudice si limita a rilevare la necessità di approfondire le questioni dedotte nella sede propria di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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