Sentenza del 16/01/2017 n. 539 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - TRANSFER PRICING - PROVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta lo svolgimento processuale né il dispositivo della sentenza. Esprime tuttavia il principio secondo cui, per operare correttamente in materia di transfer pricing e beneficiare della relativa dimostrazione documentale, il contribuente deve predisporre e produrre la documentazione richiesta durante la verifica. Non è quindi possibile determinare l'esito concreto del giudizio o individuare con certezza il vincitore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la corretta applicazione della disciplina del transfer pricing e, in particolare, l'obbligo del contribuente di dimostrare che le operazioni infragruppo transnazionali siano state effettuate a valori conformi al principio di libera concorrenza. Nel corso della verifica devono essere prodotte specifiche informazioni e documenti relativi sia al gruppo societario e alle operazioni infragruppo, sia alla singola società verificata.
Massime di principio
- In materia di transfer pricing, il contribuente deve essere in grado di documentare che le operazioni infragruppo rispettano il valore normale o il principio di libera concorrenza.
- La documentazione deve riguardare sia la struttura e le attività del gruppo, sia le singole operazioni transnazionali e la posizione della società verificata.
- La mancata produzione, l'incompletezza o l'inadeguatezza della documentazione può rendere più difficile contestare la rettifica dell'Amministrazione finanziaria e può impedire di beneficiare degli effetti probatori o sanzionatori previsti dalla disciplina.
- La documentazione dovrebbe essere predisposta in modo coerente, completo e aggiornato prima o comunque in vista di eventuali verifiche fiscali, includendo l'analisi funzionale, i contratti infragruppo, i criteri di determinazione dei prezzi e i dati comparabili utilizzati.
- Poiché il testo non contiene il dispositivo della sentenza, le conclusioni sull'esito processuale non possono essere considerate definitive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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