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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9689/2020 del 26/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasceva da una procedura esecutiva promossa nei confronti di un ente previdenziale, nella quale una banca era stata terzo pignorato. Il creditore assegnatario notificava un atto di precetto; la banca proponeva opposizione deducendo la prescrizione del credito e l’illegittimità della notificazione dell’intimazione e dell’assegnazione. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione. L’appello proposto dal creditore assegnatario veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Napoli con sentenza depositata il 2 maggio 2017. Il creditore ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo contestava l’applicazione dell’art. 339 c.p.c. alle opposizioni esecutive, sostenendo che fossero nuovamente appellabili in base alla L. n. 69/2009, e, in subordine, denunciava motivazione apparente quanto alla ritenuta mancata deduzione dei motivi che limitavano l’appellabilità; con il secondo sosteneva l’inapplicabilità del termine annuale previsto dall’art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 669/1996, come modificato dal D.L. n. 269/2003. In via preliminare, la Corte ha rilevato che la copia della relata di notificazione via PEC della sentenza, decisiva per verificare la tempestività del ricorso, non era stata munita di asseverazione autografa. Ha inoltre osservato che il ricorso non esponeva sommariamente i fatti di causa, limitandosi alla riproduzione meccanica di atti e decisioni, e che entrambi i motivi sarebbero stati comunque inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancata asseverazione autografa della relata di notificazione via PEC della sentenza impugnata, necessaria nella fattispecie per la verifica della tempestività; ha precisato che il mancato disconoscimento da parte degli intimati rimasti tali non suppliva a tale mancanza. Ha aggiunto che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile perché privo della sommaria esposizione dei fatti richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: la riproduzione integrale e meccanica degli atti non sostituisce un’esposizione sintetica e trasferisce impropriamente alla Corte la selezione dei fatti rilevanti. Ha infine rilevato che i due motivi sarebbero stati comunque inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in ragione degli orientamenti giurisprudenziali richiamati. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso

    Il requisito della sommaria esposizione dei fatti è autonomo rispetto alla produzione o riproduzione degli atti: non è assolto dalla trascrizione integrale e pedissequa, che non seleziona in forma sintetica gli elementi rilevanti per comprendere i motivi.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    peraltro i due motivi, il primo afferente alla pretesa inapplicabilità dell’art. 339, c.p.c., alle opposizioni all’esecuzione nuovamente appellabili ex L. n. 69 del 2009, ovvero in subordine per motivazione apparente sulla non deduzione dei motivi di limitata appellabilità, e il secondo sull’inapplicabilità del termine annuale per l’esazione di cui del D.L. n. 1996 n. 669, art. 14, comma 1 bis, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. a), convertito dalla L. n. 326 del 2003, in vigore dal 25.11.2003, sarebbero stati entrambi inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, come emerge rispettivamente da Cass., 24/09/2019, n. 23623 e, sul secondo profilo, in termini, da Cass., 06/06/2019, n. 15316 e Cass., 06/06/2019, n. 15315

    La Corte ha ritenuto che i motivi, relativi all’appellabilità delle opposizioni esecutive e al termine annuale di esazione dei crediti verso enti pubblici, fossero comunque inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., conformemente ai precedenti di legittimità richiamati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

    La declaratoria di improcedibilità dà atto dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto e nella misura dovuta.

Massime di principio

  • Il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. richiede un’esposizione sommaria e selettiva dei fatti rilevanti; la riproduzione integrale e meccanica degli atti processuali non lo soddisfa, perché lascia alla Corte il compito di individuare ciò che è pertinente ai motivi.
  • Quando la verifica della tempestività del ricorso dipende dalla notificazione telematica della sentenza e la relativa relata non è munita dell’asseverazione autografa richiesta, il ricorso è improcedibile; il mancato disconoscimento da parte degli intimati rimasti tali non supplisce alla mancanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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