Sentenza n. 93/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo, notificato in data 31.10.2025: - del provvedimento del 3 ottobre 2025, con il quale è stata disposta l’esclusione dalla gara della Nordauto Service S.r.l.; - del verbale della seduta del 17 settembre 2025, nella parte in cui ha dichiarato l’ammissione del concorrente Pedrotti S.r.l. alla successiva fase di gara; - del verbale di gara del 19 settembre 2025, nel quale la Commissione di gara ha deciso di svolgere alcuni approfondimenti; - del verbale di gara del 24 settembre 2025, nel quale la Commissione di gara, visionata la relazione tecnica e gli allegati della Nordauto Service S.r.l. e della Pedrotti S.r.l., ha dato mandato al RUP di inviare richiesta di chiarimenti ai concorrenti nel termine di cinque giorni; - della nota del 24 settembre 2025, con la quale il RUP ha formulato i chiarimenti e richiesto alla Nordauto Service S.r.l. di rispondere entro il termine di 5 giorni; - della nota del RUP del 30 settembre 2025, con la quale è stata rigettata la richiesta di differimento del termine fissato per la presentazione dei chiarimenti; - del verbale di gara del 3 ottobre 2025, nel quale si è proceduto: all’esclusione del concorrente Nordauto Service S.r.l., all’ammissione del concorrente Pedrotti S.r.l. alla fase successiva di gara; all’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica e per l’offerta economica; alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente Pedrotti S.r.l. e per tutto quanto avvenuto in pregiudizio del concorrente Nordauto Service S.r.l.; - del disciplinare di gara (paragrafo 13 sesto comma), nella parte in cui ha previsto il termine di 5 giorni per fornire risposta ai chiarimenti, se interpretato, detto termine, con la sanzione dell’esclusione per la mancata risposta; - del silenzio serbato dal RUP e dalle stazioni appaltanti sulla richiesta di annullamento in autotutela trasmessa in data 27 ottobre 2025; nonché di tutti gli atti prodromici, contestuali e successivi ancorché non specificamente individuati e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a. e domanda risarcitoria per equivalente ex artt. 30 e 124 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, notificati in data 18.11.2025: oltre alla richiesta di annullamento degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, - della comunicazione del 3 novembre 2025 del RUP in risposta alla formulata istanza di autotutela; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nordauto Service S.R.L. il 26.1.2026: per l’annullamento, previa sospensiva: - del provvedimento numero 62914/2025 del 29 dicembre 2025, comunicato alla ricorrente in data 3 gennaio 2026, con il quale l’Agenzia del Demanio, Direzione regionale Trentino Alto Adige e il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, hanno deciso l’approvazione della proposta di aggiudicazione della gara a favore dell’operatore Pedrotti s.r.l.; - nonché del verbale della RUP del 29 ottobre 2025 con il quale si attesta l’esito positivo del controllo dei requisiti in ordine all’assenza di cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del codice dei contratti; - dei verbali prot. 58143 del 13 novembre 2025, eseguito il 12 novembre 2025, nonché del verbale contestuale del 12 novembre 2025 sul controllo prevenzione incendi e prot. 60523 del 27 novembre 2025 eseguito il 26 novembre 2025 che attestano l’esito favorevole dei sopralluoghi di idoneità tecnica dei veicoli e dei locali da destinare a depositeria svolti dalla Polizia Stradale e dal gruppo di lavoro appositamente istituito; - nonché contro il provvedimento del 3 ottobre 2025 sottoscritto il 6 ottobre 2025 con il quale è stata disposta la esclusione dalla gara della Nordauto Service s.r.l. e l’ammissione di Pedrotti s.r.l. alle successive fasi di gara; - del verbale della seduta 17 settembre 2025 nella parte in cui ha dichiarato l’ammissione del concorrente Pedrotti alla successiva fase di gara; - del provvedimento del 17 settembre 2025 di ammissione del concorrente Pedrotti alla successiva fase di gara; - del verbale di gara del 19 settembre 2025 nella quale la Commissione di gara ha deciso di svolgere alcuni approfondimenti; - del verbale di gara del 24 settembre 2025 nella quale la Commissione di gara, visionata la relazione tecnica e allegati della Nordauto Service s.r.l. e della Pedrotti s.r.l., ha dato mandato al RUP di inviare richiesta di chiarimenti ai concorrenti nel termine di cinque giorni; - della nota del 24 settembre 2025 con la quale il RUP ha formulato i chiarimenti e ha richiesto alla Pedrotti s.r.l. di procedere alla identificazione e dislocazione degli O.E. distribuiti sul territorio e modalità per il requisito dell’intervento in 30 minuti; - della nota del RUP del 30 settembre 2025 con la quale è stata rigettata la richiesta di differimento del termine fissato per la presentazione dei chiarimenti; - del verbale di gara del 3 ottobre 2025 nel quale si proceduto: all’esclusione del concorrente Nordauto Service s.r.l., all’ammissione del concorrente Pedrotti s.r.l. alla fase successiva di gara; all’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica e per l’offerta economica; alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente Pedrotti s.r.l. e per tutto quanto avvenuto in pregiudizio del concorrente Nordauto Service s.r.l.; - nonché di tutti gli atti prodromici, contestuali e successivi ancorché non specificamente individuati e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 cpa e domanda risarcitoria per equivalente ex art. 30 e 124 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara, ammissione dell’altro concorrente, proposta e successiva approvazione dell’aggiudicazione, nonché atti connessi e rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la propria esclusione, disposta perché nella relazione tecnica aveva dichiarato di avvalersi, nell’esecuzione ordinaria del servizio, di una rete di imprese designate mediante accordi commerciali, senza ricondurre tali rapporti al subappalto, al raggruppamento temporaneo o all’avvalimento e senza produrre la documentazione richiesta per quest’ultimo. Ha sostenuto di possedere autonomamente i requisiti minimi, in particolare i mezzi di recupero e le aree di deposito, e che la rete di collaboratori costituisse una mera ricognizione di soggetti utilizzabili in situazioni eccezionali o, al più, un avvalimento premiale, la cui irregolarità avrebbe potuto incidere soltanto sul punteggio e non determinare l’esclusione. Ha inoltre dedotto la violazione della tassatività delle cause di esclusione, il difetto di motivazione e istruttoria, il travisamento dell’offerta, l’irragionevolezza e la disparità di trattamento, nonché l’illegittimità del diniego di proroga del termine di cinque giorni assegnato per i chiarimenti. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato il rigetto dell’istanza di autotutela. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato l’aggiudicazione a favore dell’altro concorrente, contestandone: la disponibilità dell’area di deposito e la mancata produzione di un contratto di avvalimento; la risposta alla richiesta di chiarimenti, asseritamente tardiva, non sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa con modalità difformi dalla piattaforma telematica; l’inidoneità della dislocazione delle sedi a garantire l’intervento entro trenta minuti; l’attribuzione dei punteggi senza verbalizzazione dei coefficienti dei singoli commissari; l’incongruità dei costi della manodopera e della sicurezza.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima l’esclusione perché il capitolato imponeva la reperibilità continua e l’intervento entro trenta minuti sull’intero territorio provinciale, mentre la ricorrente, disponendo di una sola struttura e dichiarando collaborazioni future non formalizzate, non aveva dimostrato al momento dell’offerta di poter garantire il servizio. Le collaborazioni necessarie per assicurare la copertura territoriale dovevano essere indicate e formalizzate mediante gli istituti ammessi dalla lex specialis; non era sufficiente prospettare contratti da concludere dopo l’aggiudicazione. L’omessa dichiarazione del subappalto ne impediva inoltre l’utilizzo e il capitolato vietava la successiva integrazione o sostituzione dei soggetti esecutori. L’esclusione risultava quindi conseguenza del sistema complessivo della lex specialis, anche se non era prevista una clausola recante testualmente l’espressione “collaborazioni future”. Il richiamo al principio del risultato confermava la necessità di assicurare un affidamento funzionale all’effettivo e tempestivo svolgimento del servizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: i chiarimenti tardivi erano stati comunque esaminati e la ricorrente non avrebbe potuto produrre il necessario contratto di avvalimento. I primi motivi aggiunti sono stati respinti quale conseguenza della legittimità dell’esclusione. Quanto all’aggiudicataria, il Tribunale ha ritenuto sufficiente il contratto di disponibilità dell’area, di durata quinquennale e stipulato prima della scadenza per la presentazione delle offerte. La lex specialis non imponeva al concorrente di allegare già in gara il titolo di disponibilità dell’area, differendo la relativa verifica; inoltre, il contratto di comodato non configurava un avvalimento, poiché riguardava la disponibilità materiale dell’area e non l’esecuzione delle prestazioni da parte di un’impresa ausiliaria. La censura sulla mancata procura del difensore che aveva trasmesso i chiarimenti è stata respinta: la contemplatio domini, la trasmissione per conoscenza alla concorrente e il collegamento con la richiesta del RUP rendevano riferibile l’atto all’impresa; l’eventuale difetto di procura sarebbe stato comunque sanabile mediante ratifica. Le contestazioni sulle modalità di trasmissione sono state ritenute non imputabili all’aggiudicataria, avendo essa utilizzato la forma indicata dalla stazione appaltante. Le informazioni sulle sedi e sull’organizzazione territoriale erano sufficienti; il rispetto concreto dei tempi di intervento costituiva, salvo manifesta inattendibilità dell’offerta, un profilo della fase esecutiva e non un requisito da verificare anticipatamente in modo analitico. È stata respinta anche la censura sui punteggi: il disciplinare imponeva il calcolo della media dei coefficienti, ma non la verbalizzazione dei singoli voti; il punteggio finale era sufficiente, soprattutto in una procedura nella quale era rimasto un solo concorrente alla fase valutativa, e non era stato dimostrato alcun concreto pregiudizio. Infine, la contestazione dei costi della manodopera e della sicurezza è stata respinta perché basata su ipotesi astratte: il servizio costituiva un’estensione di un’attività già svolta h24 dall’aggiudicataria e i costi indicati erano incrementali. La verifica di congruità rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, non dimostrati nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 36/2023
non riportata integralmente
Il principio del risultato orienta l’interpretazione della lex specialis verso il conseguimento effettivo e tempestivo degli obiettivi pubblici dell’affidamento e dell’esecuzione, non legittimando un’aggiudicazione svincolata dall’idoneità concreta dell’offerta a soddisfare il servizio richiesto.
art. 5 d.lgs. 36/2023
non riportata integralmente
È richiamato in relazione al principio di buona fede e correttezza nei rapporti tra stazione appaltante e operatori economici, ma la censura della ricorrente è stata respinta.
art. 10 d.lgs. 36/2023
non riportata integralmente
La ricorrente lo ha invocato per la tassatività delle cause di esclusione; il Tribunale ha ritenuto comunque legittima l’esclusione quale conseguenza del complessivo sistema di prescrizioni della lex specialis.
art. 104 d.lgs. 36/2023
“L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto.”
L’avvalimento richiede un contratto formalizzato tra imprese e la messa a disposizione di risorse per tutta la durata dell’appalto; la disponibilità di una mera area materiale può invece derivare da un contratto di comodato anche con un soggetto non imprenditore.
art. 214-bis d.lgs. 285/1992
non riportata integralmente
Costituisce la base normativa del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca.
art. 30 c.p.a.
non riportata integralmente
La domanda risarcitoria è stata proposta ma respinta per effetto del rigetto delle impugnazioni.
artt. 121 e 122 c.p.a.
non riportata integralmente
La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto è stata proposta ma non accolta, in ragione del rigetto delle censure contro la procedura e l’aggiudicazione.
art. 124 c.p.a.
non riportata integralmente
La domanda risarcitoria connessa alla mancata aggiudicazione è stata proposta ma non accolta.
art. 73 c.p.a.
non riportata integralmente
Le nuove censure introdotte per la prima volta con una semplice memoria, anziché con motivi aggiunti notificati, sono inammissibili.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, quando la lex specialis impone una prestazione territorialmente estesa e un termine massimo di intervento, l’operatore deve dimostrare già al momento dell’offerta di disporre di una struttura organizzativa idonea, propria o formalmente acquisita mediante gli istituti ammessi dalla disciplina di gara; la mera indicazione di collaborazioni future non formalizzate non costituisce prova sufficiente della capacità tecnica.
- La mancata previsione di una clausola che menzioni testualmente una specifica condotta non esclude che essa possa determinare l’esclusione quando il complessivo sistema della lex specialis vieti il subappalto non dichiarato, imponga la stabilità della struttura organizzativa e qualifichi come irregolari le offerte non conformi alle specifiche tecniche obbligatorie.
- Il principio del risultato consente di interpretare le prescrizioni di gara in modo da garantire che l’affidamento e l’esecuzione siano effettivamente funzionali agli interessi pubblici perseguiti; non impone di conseguire l’aggiudicazione a qualunque costo, ma richiede un’offerta idonea a realizzare tempestivamente e correttamente il servizio.
- Salvo che l’offerta sia manifestamente inattendibile o impossibile, la concreta osservanza dei tempi e delle modalità di esecuzione costituisce un profilo della fase esecutiva e non può fondare l’esclusione in gara quando l’operatore abbia assunto un impegno espresso e prospettato un modello organizzativo astrattamente idoneo.
- La disponibilità di un bene strumentale, quale un’area di deposito, non configura necessariamente avvalimento: se il rapporto riguarda soltanto la messa a disposizione materiale del bene e non l’esecuzione delle prestazioni da parte di un’impresa ausiliaria, può essere provato mediante un contratto di comodato o altro titolo civilistico, anche con un soggetto non imprenditore.
- La mancata verbalizzazione dei coefficienti attribuiti individualmente dai commissari non determina di per sé l’illegittimità della valutazione quando la lex specialis imponga il calcolo della media ma non anche la specifica verbalizzazione dei singoli voti, il punteggio finale renda comprensibile l’esito e non sia dimostrato un concreto pregiudizio.
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