Cassazione Penale, Sentenza n. 43207/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: poiché la persona offesa è rimasta ignota e la querela è divenuta condizione di procedibilità, manca la condizione di procedibilità dell'azione penale. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo l'estinzione del procedimento per difetto della condizione di procedibilità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Pisa (condanna per tentato furto aggravato) escludendo l'aggravante prevista dall'art. 625, secondo comma, c.p. e riducendo la pena. Il primo motivo di ricorso in Cassazione deduceva l'assenza della querela, divenuta condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, mentre dalla sentenza impugnata risultava che la persona offesa non era mai stata identificata.
Norme richiamate
art. 625, secondo comma, cod. pen.
aggravante contestata nella sentenza d'appello
La Corte d'appello aveva escluso l'aggravante ai sensi dell'art. 625, comma 2, ma la Cassazione ha deciso che la decisione sull'aggravante è irrilevante alla luce dell'assenza della querela quale condizione di procedibilità: l'azione non può proseguire indipendentemente dall'esito sulla qualificazione dell'aggravante
d.lgs. n.150 del 2022
modifica che ha reso la querela condizione di procedibilità per il reato in questione
Il decreto ha fatto sì che, per il reato di tentato furto aggravato nel caso concreto, la prosecuzione dell'azione penale richieda la querela della persona offesa; se la persona offesa non è identificata e manca la querela, l'azione penale deve essere dichiarata inammissibile/estinta
Massime di principio
- Se una norma sopravvenuta rende la querela condizione di procedibilità, il suo mancato esperimento impedisce la prosecuzione dell'azione penale: il difetto è rilevabile anche d'ufficio e comporta l'annullamento senza rinvio quando la persona offesa è ignota.
- L'identificazione della persona offesa è elemento cruciale: quando non è stata individuata non può essere richiesta né valutata la querela, determinando il difetto della condizione di procedibilità.
- L'eventuale riforma parziale della sentenza di merito (esclusione di aggravanti o riduzione della pena) non sopravvive se manca la condizione di procedibilità; la mancanza di querela prevale e fa estinguere il procedimento.
- Il difetto di condizione di procedibilità può essere dedotto in ogni stato e grado del procedimento e comporta, se accertato, l'annullamento della sentenza senza rinvio quando non è possibile o non ha senso un ulteriore accertamento di merito.
- Per difendersi in casi analoghi è utile contestare tempestivamente la sussistenza della querela e richiedere l'accertamento dell'identità della persona offesa; dall'altra parte, l'ufficio istruttorio deve verificare la presenza della condizione di procedibilità prima di proseguire.
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